Art. 2852 – Codice civile – Grado dell’ipoteca

L'ipoteca prende grado [2853] dal momento della sua iscrizione [2848], anche se è iscritta per un credito condizionale [1357]. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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