Art. 1364 – Codice civile – Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 19502/2025
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).
Cass. civ. n. 26993/2023
L'art. 42 del c.c.n.l. Aiop del 2002-2005, nella parte in cui prevede che "il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile", va interpretato nel senso della non cumulabilità delle assenze per malattia con quelle per infortunio, in quanto le parti collettive - come si evince dal chiaro tenore della complessiva regolamentazione contenuta nel predetto articolo - hanno previsto e disciplinato il comporto con esclusivo riferimento alle assenze per malattia.
Cass. civ. n. 33451/2021
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.
Cass. civ. n. 12367/2018
Qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione.
Cass. civ. n. 2616/1976
L'art. 1364 c.c. non vieta di accertare, secondo le comuni regole dell'interpretazione, se nella comune intenzione degli stipulanti, l'oggetto del contratto fosse più o meno ampio, indipendentemente dal tenore letterale delle parole usate, e, quindi, non esclude che l'oggetto stesso, quale effettivamente considerato e voluto dai contraenti, possa comprendere anche rapporti non specificamente menzionati. Il relativo accertamento è demandato al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione, purché sia sorretto da adeguata e logica motivazione.