Cass. civ. n. 2616 del 9 luglio 1976

Testo massima n. 1


L'art. 1364 c.c. non vieta di accertare, secondo le comuni regole dell'interpretazione, se nella comune intenzione degli stipulanti, l'oggetto del contratto fosse più o meno ampio, indipendentemente dal tenore letterale delle parole usate, e, quindi, non esclude che l'oggetto stesso, quale effettivamente considerato e voluto dai contraenti, possa comprendere anche rapporti non specificamente menzionati. Il relativo accertamento è demandato al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione, purché sia sorretto da adeguata e logica motivazione.

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