Art. 1371 – Codice civile – Regole finali
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 573/2025
Il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia.
Cass. civ. n. 13779/2023
In tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato.
Cass. civ. n. 3099/2005
Anche nell'interpretazione degli atti di ultima volonta' il criterio della minore gravosita' per l'obbligato, e' applicabile solo quando, utilizzati quelli di cui ai precedenti articoli dal 1362 al 1365, la disposizione resti ambigua.
Cass. civ. n. 4373/2002
Nell'interpretazione del testamento non trova applicazione il criterio, valido per i contratti, della minore onerosità per l'obbligato, sancito dall'art. 1371 c.c., non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi tra i soggetti del rapporto successorio.
Cass. civ. n. 74/1995
La disposizione di cui all'art. 1371 c.c., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la volontà delle parti rimanga dubbia.
Cass. civ. n. 1346/1978
Il criterio ermeneutico sussidiario, dettato dall'art. 1371 c.c., sulla interpretazione del contratto oneroso nel senso che realizzi l'equo comportamento degli interessi delle parti, è applicabile esclusivamente con riferimento a prestazioni che traggano origine dal medesimo contratto, e non anche, pertanto, con riguardo a prestazioni previste da contratti distinti, ancorché fra loro collegati.