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Art. 1371 — Regole finali

Art. 1371 — Regole finali

Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4373/2002

Nell’interpretazione del testamento non trova applicazione il criterio, valido per i contratti, della minore onerosità per l’obbligato, sancito dall’art. 1371 c.c., non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi tra i soggetti del rapporto successorio.

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Cass. civ. n. 74/1995

La disposizione di cui all’art. 1371 c.c., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la volontà delle parti rimanga dubbia.

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Cass. civ. n. 1346/1978

Il criterio ermeneutico sussidiario, dettato dall’art. 1371 c.c., sulla interpretazione del contratto oneroso nel senso che realizzi l’equo comportamento degli interessi delle parti, è applicabile esclusivamente con riferimento a prestazioni che traggano origine dal medesimo contratto, e non anche, pertanto, con riguardo a prestazioni previste da contratti distinti, ancorché fra loro collegati.

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