Art. 1376 – Codice civile – Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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