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Art. 1392 — Forma della procura

Art. 1392 — Forma della procura

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22234/2009

Il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura, sia come facoltizzazione implicita in un altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia indirizzata alla controparte, o comunque destinata ad esserle resa nota, con la quale si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in anticipo su di sé le conseguenze che ne deriveranno; pertanto, con tale autorizzazione, l’autorizzante immette preventivamente nella propria sfera, appropriandosene, l’assetto che verrà dato ai propri interessi dal rappresentante nei confronti della controparte.

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Cass. civ. n. 12488/2007

Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l’abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere. Infatti, l’atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell’esistenza dell’atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell’atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell’atto in questione che il dominus manifesta l’intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante.

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Cass. civ. n. 7640/2005

In tema di rappresentanza, ove il potere rappresentativo sia conferito in relazione al compimento di una attività negoziale per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam quale (come nella specie) la compravendita di immobili, non solo l’esistenza del potere rappresentativo deve essere documentata in una procura avente la stessa forma dell’atto da eseguirsi, ma la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa e deve anche risultare, ad substantiam dallo stesso documento contrattuale, non essendo sufficiente che la procura sia esistente o che la stessa sia stata esibita, o che l’altro contraente sia a conoscenza della sua esistenza, né rileva l’eventuale affidamento di costui sulla esistenza del potere di rappresentanza.

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Cass. civ. n. 8198/1997

La disposizione dell’art. 1392 c.c. — secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere — è riferibile soltanto ai contratti rispetto ai quali sia la legge a prescrivere una particolare forma, mentre, rispetto ai contratti per i quali la forma sia richiesta solo ad probationem (nella specie, il contratto di assicurazione ex art. 1888 c.c.), il requisito formale assume rilievo solo sul piano probatorio, sicché la sua mancanza non può determinare l’invalidità della procura.

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Cass. civ. n. 3225/1995

È ammissibile la negotiorum gestio anche nell’ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l’immediata imputazione degli effetti dell’attività gestoria nella sfera del dominus trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all’art. 1392 c.c.; peraltro quando manchi taluno dei requisiti della gestione d’affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell’interessato, che deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 c.c., se concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la gestione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra gestore e dominus, onde il terzo che faccia valere diritti nascenti dall’attività del gestore non può rivolgersi al dominus.

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Cass. civ. n. 1365/1989

Poiché per il disposto dell’art. 1392 c.c. la procura deve essere conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, le restrizioni all’utilizzazione dei mezzi di prova previste per il negozio rappresentativo valgono anche per la procura, essendo questa soggetta allo stesso regime probatorio. Ne consegue che quando sia richiesta la forma scritta ad substantiam, l’esistenza di un principio di prova per iscritto non è sufficiente a rendere ammissibile la prova per testimoni della procura.

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Cass. civ. n. 5828/1984

La norma dell’art. 1392 c.c., secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere logicamente interpretata, in aderenza alla lettera della legge, in modo restrittivo, nel senso che è riferibile soltanto ai negozi per i quali la legge prescrive ad substantiam o ad probationem una particolare forma e non anche all’ipotesi in cui sono state le parti ad adottare la specialità della forma per un negozio che la legge assoggetta invece a minore formalismo. Pertanto, l’esistenza del potere di rappresentanza, quando non sia richiesta la forma scritta, può dedursi anche da fatti univoci e concludenti.

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Cass. civ. n. 1787/1983

Nel caso di forma scritta richiesta ad substantiam, la volontà deve essere manifestata per iscritto dal soggetto stipulante o da un suo rappresentante munito di procura scritta (art. 1392 c.c.). Pertanto, non può valere come accettazione di una proposta di contratto lo scritto proveniente da un terzo, sia pure mandatario, ma non munito di procura scritta.

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