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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3225 del 20 marzo 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3225 del 20 marzo 1995

Testo massima n. 1

È ammissibile la negotiorum gestio anche nell’ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l’immediata imputazione degli effetti dell’attività gestoria nella sfera del dominus trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all’art. 1392 c.c.; peraltro quando manchi taluno dei requisiti della gestione d’affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell’interessato, che deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 c.c., se concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la gestione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra gestore e dominus, onde il terzo che faccia valere diritti nascenti dall’attività del gestore non può rivolgersi al dominus.

Testo massima n. 2

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il responsabile del danno che a norma dell’art. 23, legge 24 dicembre 1969, n. 990 deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato [ non anche il conducente ] trovando giustificazione detta deroga nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto ed in particolare dell’azione di rivalsa ex art. 18 legge citata, con riguardo non solo all’accertamento dell’an, ma anche all’accertamento ed alla liquidazione del quantum. Pertanto, qualora il giudizio di appello si sia svolto senza la partecipazione del proprietario del veicolo coinvolto, il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, sempreché la relativa prova risulti dagli atti del giudizio di merito e sulla questione non si sia formato il giudicato.

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