Art. 1397 – Codice civile – Restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 8793/2025
L'institore ha, di regola, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'imprenditore, sicché la procura speciale con la quale gli sono conferiti "tutti i poteri di legge" attribuisce anche la legittimazione al rilascio della procura ad litem. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto valido il mandato ad litem rilasciato dall'institore sulla base di una procura speciale con la quale la società gli aveva conferito "tutti i poteri di legge", ivi compreso quello di rappresentarla davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione).