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Art. 1396 — Modificazione ed estinzione della procura

Art. 1396 — Modificazione ed estinzione della procura

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei . In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3974/1993

Per il disposto dell’art. 1396 c.c. le cause estintive della procura operano nei confronti dei terzi soltanto quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, di guisa che incombe al rappresentato l’onere di provare le circostanze che escludono l’apparenza e quindi l’affidamento dei terzi. (Nella specie, la S.C. Nell’enunciare il principio surriportato, ha annullato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto sufficiente a costituire in colpa il terzo, la circostanza che il termine di scadenza della procura risultasse da questa, non tenendo conto del dato che il terzo era stato immesso nel possesso di un immobile dal sedicente rappresentante, il quale in base all’anzidetta procura aveva in passato trattato la vendita di numerosi alloggi dello stesso edificio per conto di una società cooperativa).

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Cass. civ. n. 6662/1984

Il principio fissato dall’art. 1396 c.c., secondo il quale la revoca della procura non è opponibile al terzo se non gli sia stata portata a conoscenza con mezzi idonei, salvo che si provi che lo stesso la conoscesse al momento della conclusione del contratto, non osta a che le parti possano determinare convenzionalmente lo specifico mezzo che l’una deve adottare per comunicare la suddetta revoca (nella specie, raccomandata con avviso di ricevimento), e prevedere l’inefficacia nei confronti dell’altra della revoca medesima per il solo fatto dell’inosservanza di tale formalità.

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Cass. civ. n. 4045/1983

L’art. 1396 c.c., secondo il quale la modificazione e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, e, in mancanza, non sono opponibili se non si provi che i terzi medesimi le conoscevano, trova applicazione anche in materia cambiaria, qualora sussista, come nel caso degli imprenditori commerciali e delle società di capitali, un sistema di pubblicità legale in ordine al conferimento del potere di rappresentanza. In particolare, con riguardo ad una società di capitali, detto principio è reso operante dagli artt. 2385 ultimo comma e 2457 ter primo comma c.c. (introdotti dal D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127), nel senso che la società medesima non può opporre al portatore di una cambiale, emessa dal proprio amministratore, la pregressa cessazione di quest’ultimo dalla carica (salva la prova della suddetta conoscenza), qualora di tale cessazione non sia stata data la prescritta pubblicità nel registro delle imprese e nel Bollettino Ufficiale della società, ferma restando l’applicabilità dell’art. 11 della legge cambiaria, circa l’assunzione di obbligazione cartolare in proprio anche da parte del rappresentante senza poteri.

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Cass. civ. n. 709/1978

La revoca della procura non può esplicare effetti rispetto ai terzi destinatari delle determinazioni e degli atti del procuratore sino a che non sia stata data loro comunicazione, con adeguati mezzi di partecipazione, dell’avvenuto ritiro dei poteri rappresentativi. Sino a tale momento, gli atti compiuti dal procuratore nell’esplicazione dell’attività gestoria sono operativi di effetti, sia nei confronti dei terzi che riguardo al rappresentato; ma ciò sempre che della revoca i terzi non abbiano avuto altrimenti conoscenza all’epoca del compimento dell’attività giuridica del procuratore. L’onere della prova dell’effettiva conoscenza, nonché della deficiente diligenza dei destinatari nell’apprendere la dichiarazione resa conoscibile, è a carico del rappresentato.

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Cass. civ. n. 14/1976

A norma dell’art. 1396 primo comma c.c., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto; ai sensi, invece, del secondo comma dello stesso articolo, le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili a terzi che le hanno senza colpa ignorate, e, fra queste ultime, rientra l’ipotesi della scadenza della procura.

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Cass. civ. n. 305/1974

L’estinzione del potere di rappresentanza per morte del soggetto che l’ha conferito, non è opponibile ai terzi contraenti che senza loro colpa l’abbiano ignorata, sia da parte del rappresentante che da parte degli eredi del rappresentato. I limiti di tale inopponibilità sono disciplinati esclusivamente dal secondo comma dell’art. 1396 c.c., senza possibilità di alcuna interferenza delle regole riguardanti il sottostante rapporto di mandato intercorso tra rappresentato o rappresentante e la sua eventuale ultrattività (artt. 1722, n. 4, 1728 e 1729 c.c.), regole queste che attengono ai soli rapporti derivanti dal contratto di mandato, anche con riferimento agli eredi del mandante, senza incidere sul potere di rappresentanza, sul conseguente rapporto tra terzi contraenti e rappresentante, pur se questi sia l’erede del rappresentato, e sull’opponibilità a tali terzi dei limiti di quel potere.

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Cass. civ. n. 915/1970

I «terzi» nei cui confronti sussista l’onere, ex art. 1396 c.c., di render note le modificazioni e la revoca della procura, sono coloro che istituiscono col rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura, e non qualunque soggetto della collettività. Non rientra, pertanto, fra i predetti terzi l’amministrazione delle finanze in relazione ai rapporti tributari derivanti all’attività del rappresentante.

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