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Art. 1408 — Rapporti fra contraente ceduto e cedente

Art. 1408 — Rapporti fra contraente ceduto e cedente

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte [ 1294 ].

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 27833/2013

Non determina la nullità dell’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti – previamente depositati presso la cancelleria del giudice emittente – in relazione alla considerevole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l’interrogatorio. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del G.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio dell’interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall’art. 294 c.p.p.).

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Cass. civ. n. 10964/2010

In caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell’immobile nel quale l’azienda stessa è esercitata, l’art. 36 della legge n. 392 del 1978 non deroga al principio, ricavabile dall’art. 1408 c.c., per cui nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il cedente risponde delle obbligazioni divenute esigibili anteriormente alla cessione ed inadempiute, in quanto prevede la responsabilità sussidiaria del cedente per le obbligazioni successive alla cessione del contratto di locazione che il cessionario non abbia adempiuto, ma non esime il cedente medesimo dall’adempimento delle obbligazioni sue proprie e già scadute alla data della cessione

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Cass. civ. n. 26234/2007

In caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell’immobile nel quale l’azienda è esercitata, non può ritenersi che, se gli aspetti della cessione di azienda prevalgano su quelli tipici della locazione immobiliare, l’intero contratto debba essere assoggettato all’art. 1408 c.c. anziché all’art. 36 della legge n. 392 del 1978; deve invece affermarsi, ai sensi della norma da ultimo citata, che, qualora la locazione immobiliare sia parte (pur minima) di un’azienda, il locatore non può opporsi alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione dell’azienda, ma, in compenso, può contare sul protrarsi della responsabilità del cedente per il pagamento del canone, nel caso di inadempimento del cessionario, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo. Tale principio vale solo per quanto concerne il corrispettivo della locazione immobiliare, che è l’unico aspetto che interessa il locatore dell’immobile, e non per quanto concerne la parte del canone di affitto dell’azienda che si riferisce al godimento degli altri beni e diritti che compongono l’azienda.

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Cass. pen. n. 3149/1997

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671, comma 3, c.p.p., anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, purché non sussistano condizioni obiettive, rispetto alle quali sia ininfluente l’applicazione della disciplina del reato continuato; ciò in quanto — al di fuori di detta ultima ipotesi — il giudice dell’esecuzione non fa altro che applicare quello stesso beneficio che sarebbe verosimilmente concesso dal giudice di cognizione, se questo fosse stato chiamato a giudicare in merito a tutti i reati in un simultaneo ed unico contesto procedimentale.

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Cass. civ. n. 503/1982

Il giuramento suppletorio non può essere deferito qualora la parte sia venuta meno completamente al suo onere probatorio; tale situazione si verifica anche nel caso in cui la prova sia completamente mancata per una sola parte del credito in contestazione non potendo essere deferito il giuramento suppletorio per la parte del credito rimasta assolutamente sfornita di prova. (Nella specie il giuramento suppletorio era stato deferito ad un medico, sul punto del numero e del luogo di esecuzione della parte di prestazione professionale contestata per la quale chiedeva il pagamento del compenso).

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