Art. 1407 – Codice civile – Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata.
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante [1889, 1918, 2011; 15 l.camb.; 17 l.ass.].
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Cass. civ. n. 4067/2014
Ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la cessione del contratto di locazione di immobile destinato ad attività di impresa, che avvenga con la cessione contestuale dell'azienda del conduttore, non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno (o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto); tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non è opponibile al locatore sino a quando la comunicazione non avvenga (e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni), sicché la conoscenza "aliunde" della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 cod. civ.
Cass. civ. n. 14454/2006
La mancata comunicazione della cessione del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile l'avvenuta cessione al locatore, il quale, peraltro, non può considerare di per sé inadempiente il conduttore, ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione.
Cass. civ. n. 3547/2004
Atteso che la cessione del contratto costituisce un negozio trilatero che richiede il consenso di tutte le parti interessate, e quindi anche del contraente ceduto (per il quale è essenziale conoscere il momento di efficacia della sostituzione ai fini della liberazione del contraente cedente), qualora contratto trasferito sia un contratto con la P.A. (Nella specie convenzione urbanistica), la cessione, anche quando sia stata autorizzata preventivamente dal soggetto pubblico, non si perfeziona nei suoi confronti fino a quando non le sia stata notificata oppure essa non l'abbia accettata in forma scritta, dovendosi escludere — per i principi che regolano la forma dei contratti in cui interviene la pubblica amministrazione — ogni spazio di efficacia per eventuali comportamenti taciti concludenti.
Cass. civ. n. 12384/1999
Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto trasferito; ne consegue che, non richiedendosi per il contratto di lavoro, subordinato o autonomo, una forma tipica — salvo talune eccezioni —, il consenso alla sua cessione, il quale può anche essere successivo all'atto intervenuto tra cedente e cessionario, non deve risultare da forme solenni e può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre, in essere una modificazione soggettiva del rapporto. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che il consenso alla cessione di un contratto di collaborazione potesse essere desunto dallo svolgimento da parte del prestatore di lavoro dell'attività a favore di un terzo indicato dall'originario committente come cessionario: ha precisato la S.C. che, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se gli elementi essenziali dell'originario rapporto fossero rimasti immutati).
Cass. civ. n. 11381/1996
Poiché il contratto di appalto non è fra quelli per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam, il consenso alla sua cessione, che può essere preventivo, concomitante o successivo alla stipulazione, non deve risultare da forme solenni e può essere oltre che espresso anche tacito, purché manifesti la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto.
Cass. civ. n. 10677/1993
A norma dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 19, D.P.R. 24 novembre 1970, n. 793, nell'ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato per la responsabilità civile verso i terzi, la cessione ex lege del contratto di assicurazione può ritenersi valida, in base alla legislazione speciale, solo nei confronti dei terzi danneggiati, mentre nei rapporti tra le parti contraenti, e comunque tra l'assicurato e l'assicuratore, tale cessione rimane condizionata all'obbligo della comunicazione dell'avvenuta cessione del mezzo mediante l'esatta indicazione del cessionario, con l'applicazione della garanzia di polizza e favore dell'assicurato cessionario solo dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione, secondo i principi generali fissati dall'art. 1407 c.c.
Cass. civ. n. 1660/1973
Affinché possa verificarsi l'ipotesi di cui all'art. 1407 c.c. occorre che tutti gli elementi del negozio risultino dal documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» e che la cessione risulti o dalla girata apposta nel documento o dalla notificazione al ceduto della cessione stessa o dall'accettazione da parte del medesimo; senza di che non si produce la sostituzione del cessionario nella posizione del cedente.