Art. 1415 – Codice civile – Effetti della simulazione rispetto ai terzi

La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione [2652, n. 4].

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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