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Art. 1415 — Effetti della simulazione rispetto ai terzi

Art. 1415 — Effetti della simulazione rispetto ai terzi

La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione [ 2652, n. 4 ].

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16080/2016

Al fine di integrare il requisito della mala fede per opporre la simulazione al terzo acquirente, è necessario che il terzo, oltre ad avere consapevolezza della simulazione, abbia proceduto all’acquisto per effetto della stessa, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare, rispetto agli altri terzi, lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto personalmente profittare di questa in danno del simulato alienante.

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Cass. civ. n. 13963/2005

La sentenza che su domanda proposta da un terzo interessato ad eliminarne gli effetti abbia accertato o negato la simulazione di un negozio giuridico, non fa stato quanto a tale accertamento nei rapporti fra le parti del negozio simulato (o fra una di esse ed un avente causa dell’altra parte) in un successivo giudizio fra esse insorto circa l’esistenza o meno della simulazione, in quanto l’accertamento negativo o positivo intervenuto nel giudizio promosso dal terzo è intervenuto in un giudizio nel quale le parti del negozio non erano in contrasto di interessi fra loro, ma avevano l’opposto interesse a sostenere l’effettività del negozio e, sul piano probatorio, soffrivano nei rapporti fra loro la limitazione di cui all’art. 1417 c.c. (norma, del resto, la cui operatività, nei rapporti fra le parti, potrebbe essere elusa, nel caso di accordo fra una delle parti ed il terzo per l’accertamento della simulazione).

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Cass. civ. n. 6651/2005

L’art. 1415 comma secondo c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l’accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto, con la conseguenza che non può ritenersi titolare della legittimazione de
qua il terzo il quale la derivi (come nella specie) dall’eventuale accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stesso proposta da una delle parti nei confronti dell’altra quando questa intenda far ricadere sul terzo le negative conseguenze risarcitone che possano derivarle dalla risoluzione sulla base di un titolo che non si fondi sul contratto ma sul (presunto) comportamento illecito del terzo che avrebbe determinato l’inadempimento.

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Cass. civ. n. 14562/2004

Nel caso del legittimario — che è terzo rispetto al negozio di cessione dei beni ereditari compiuto dal de cuius (e rispetto all’accordo simulatorio) — il termine di prescrizione dell’azione di simulazione del contratto, esercitata in funzione dell’azione di riduzione, decorre dall’apertura della successione dell’alienante, in quanto è solo da tale momento che, da un lato, il legittimario può proporre la domanda di simulazione esercitando un’azione personale per la tutela di un diritto proprio, e, dall’altro, l’atto compiuto dal de cuius assume l’idoneità a ledere diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l’interesse ad agire in giudizio per la ricostruzione dell’asse ereditario al fine della determinazione per lui più favorevole dei diritti riservati.

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Cass. civ. n. 2085/2002

L’azione di sumulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell’art. 1415, secondo comma, c.c., postula un interesse correlato all’esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile, o comunque non pregiudicato dall’atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi.

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Cass. civ. n. 338/2001

Perché l’accordo simulatorio possa essere fatto valere, per accertare l’effettiva realtà negoziale; da quei terzi i cui diritti ne siano pregiudicati (e, in particolare, dai creditori del simulato alienante) o perché la simulazione non possa essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (ed ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato) è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall’accordo simulatorio, nel senso che essa venga meno o diminuisca nella sua consistenza e divenga difficilmente attuabile in concreto in conseguenza del permanere dell’accordo simulatorio, o del discoprimento della simulazione con la conseguente manifestazione esteriore della effettiva realtà giuridica esistente tra le parti dell’accordo simulatorio.

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Cass. civ. n. 7470/1997

In tema di simulazione, il primo comma dell’art. 1415 c.c., nel sancire l’impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, a differenza del secondo comma, non ai terzi in qualche modo pregiudicati dalla simulazione stessa ma solo a quelli che, in buona fede, abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione); il che, implicando la presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell’acquisto da parte del terzo, limita il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona, ad esclusione di ogni altro tipo di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare. Ne consegue che, nel regime della comunione legale fra i coniugi, l’acquisto di un bene personale effettuato da uno dei coniugi per donazione fattagli da un terzo, si sottrae al regime della comunione a norma dell’art. 179, comma primo, lett. b), c.c. ancorché la donazione sia dissimulata da una vendita, potendo l’acquirente opporre all’altro coniuge il carattere simulato di quest’ultima.

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Cass. civ. n. 4371/1995

Con riguardo all’azione di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare proposta con successo da un terzo nei confronti delle parti contraenti, le quali in quel giudizio abbiano sostenuto la realtà del negozio impugnato, il giudicato sulla simulazione non spiega effetto nel successivo giudizio tra l’uno e l’altro contraente della compravendita, non essendo la questione della simulazione stata decisa nei rapporti interni tra di loro, soggetti anche ad un diverso regime probatorio (art. 1417 c.c.).

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Cass. civ. n. 2085/1991

Il contratto simulato non costituisce in sé un atto illecito e pertanto non è fonte di responsabilità dei contraenti nei confronti dei terzi, i quale se possono opporre la simulazione alle parti, ai sensi dell’art. 1415 c.c., quando questa pregiudica i loro diritti, non hanno titolo al risarcimento dei danni nei confronti delle parti medesime se non in presenza, e nel concorso di tutti i relativi elementi costitutivi, di un atto ex art. 2043 c.c., qualificato in particolare dal necessario elemento psicologico, sotto il profilo della intenzionale lesione di un diritto del terzo ovvero della lesione stessa come effetto di mancanza di prudenza o di diligenza; elemento che, non potendo ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione, deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice del merito nei casi concreti.

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Cass. civ. n. 2968/1987

A norma del secondo comma dell’art. 1415 c.c., i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti solo quando essa pregiudica i loro diritti. Pertanto, poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e della accettazione dell’eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto — deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio, senza che l’adesione alla domanda del genitore, titolare del diritto, possa spiegare un effetto integrativo della carente legittimazione.

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Cass. civ. n. 2004/1986

Al fine d’integrare il requisito della mala fede necessario ai sensi dell’art. 1415 c.c. per opporre la simulazione al terzo che abbia acquistato dal titolare apparente; non è sufficiente la mera scienza della simulazione, richiedendosi che il terzo abbia proceduto all’acquisto per effetto della simulazione, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare rispetto agli altri terzi lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto profittare della simulazione stessa in danno del simulato alienante.

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Cass. civ. n. 3993/1982

Al fine dell’accertamento delle condizioni economiche dell’obbligato, il coniuge istante per l’assegno di divorzio può invocare, in qualità di terzo a norma dell’art. 1415 secondo comma c.c., la simulazione di atti compiuti dall’altro coniuge, che implichi occultamento dell’effettiva consistenza di dette condizioni, sì da pregiudicare il riconoscimento e la quantificazione di quell’assegno. (Nella specie trattavasi della costituzione da parte del marito, nel pregresso regime di separazione, di una società di persone con la propria convivente per la gestione di un negozio).

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Cass. civ. n. 6474/1981

Ai sensi dell’art. 1415, secondo comma, c.c., il promissario acquirente di un bene alienato dal promittente venditore ad altri ha interesse a far dichiarare la simulazione di tale vendita indipendentemente dalla contemporanea proposizione dell’azione di esecuzione specifica del contratto preliminare, attesa l’utilità e la correlativa esigenza di riportare il bene, oggetto della promessa di vendita, nella disponibilità del promittente, al fine di conseguire la proprietà di detto bene mediante la stipulazione del contratto definitivo di compravendita e, solo nel caso di rifiuto del promittente, mediante l’azione costitutiva di cui all’art. 2932 c.c.

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Cass. civ. n. 5154/1981

Il terzo creditore legittimato ad esercitare l’azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall’atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha reputato esatta la decisione del giudice del merito il quale aveva affermata la legittimazione a proporre l’azione di simulazione da parte del terzo, titolare di un credito del quale era sottoposta a condizione l’entità e non l’esistenza).

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Cass. civ. n. 2509/1978

Nel caso di compravendita con interposizione fittizia di persona del compratore, il terzo, creditore del dissimulato acquirente, è legittimato a far valere nei confronti dei contraenti la simulazione relativa del contratto che pregiudica i suoi diritti di credito.

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Cass. civ. n. 723/1973

Il primo comma dell’art. 1415 c.c. intende proteggere, in vista della libera circolazione dei beni, l’affidamento fatto dal terzo acquirente sulla validità del titolo del suo autore e pertanto si applica soltanto in favore di chi acquisti dal titolare apparente sulla base del negozio simulato. Ne consegue che è opponibile la simulazione degli atti di acquisto del de cuius al legittimario, il quale acquista i beni del defunto in base ad una relazione d’indole generale con la persona o col patrimonio del medesimo, senza alcuna derivazione diretta, quanto al singolo bene, fra il titolo di acquisto del titolare apparente e quello dell’acquirente successivo.

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Cass. civ. n. 676/1973

L’art. 1415 c.c. sancisce l’inopponibilità della simulazione ai terzi acquirenti in buona fede di diritti dal titolare apparente. Ai fini dell’esercizio dell’azione di simulazione, la figura di terzo è particolarmente ampia, in quanto comprende tutti coloro che al negozio non hanno partecipato, nemmeno per mezzo di rappresentante, e ciò comprende anche gli aventi causa, con esclusione soltanto dei successori a titolo universale.

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Cass. civ. n. 135/1973

L’impugnativa per simulazione da parte del terzo può legittimamente investire non soltanto i singoli negozi che si assumono simulati, ma anche l’intero procedimento attuativo della simulazione, entro il quale quei negozi perdono la propria autonomia e si risolvono in altrettanti strumenti per realizzare il risultato ultimo pregiudizievole per il terzo.

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Cass. civ. n. 349/1970

In base alle norme degli artt. 1415 e 2652 n. 4 c.c. è irrilevante la buona fede del subacquirente che abbia trascritto il proprio titolo dopo la domanda di simulazione, giacché la trascrizione anteriore rende opponibile al subacquirente, nonostante la sua buona fede, la sentenza che accoglie la domanda trascritta. Ma per l’opponibilità della sentenza occorre che ne sussistano le condizioni volute dalla legge, e queste mancano se, prima dell’emanazione della sentenza, sia stata effettuata la cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione. In tal caso, non potendosi più invocare gli effetti della pubblicità fatti salvi dall’art. 1415 c.c. e precisati nell’art. 2652 n. 4 torna applicabile la regola generale enunciata nell’art. 1415, secondo la quale la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dall’apparente titolare.

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