Art. 1416 – Codice civile – Rapporti con i creditori
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18347/2024
Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.
Cass. civ. n. 4950/2024
La sentenza che accerta l'interposizione fittizia di persona in un contratto ad effetti reali, riconoscendo, al contempo, che il trasferimento del bene dal terzo contraente all'interposto è inefficace in quanto meramente apparente e che, viceversa, il trasferimento del bene si è effettivamente prodotto dal terzo contraente all'interponente, in forza dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti coinvolti, è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 4 e 10, comma 2, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, giacché la statuizione giudiziale si risolve nel riconoscimento dell'acquisto ab origine del bene in favore dell'interponente in luogo dell'interposto, essendo unico il reale beneficiario del trasferimento derivante dal contratto già assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale; pertanto, nel caso in cui l'acquisto per interposta persona sia seguito da un'alienazione simulata con riguardo al medesimo bene, la sentenza che riconosca, al contempo, l'interposizione fittizia in relazione al contratto di acquisto e la simulazione (assoluta o relativa) in relazione al contratto di alienazione del medesimo bene, articolandosi in autonomi capi contenenti distinte statuizioni su diversi e successivi contratti ad effetti reali, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ogni accertamento, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. com. 1 lett. E), Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. I art. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. I art. 10 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 21 com. 1
Cass. civ. n. 29540/2019
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Cass. civ. n. 4312/2019
Allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta non la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto opponibile alla curatela la controscrittura, costituente la prova della simulazione relativa del contratto di appalto stipulato dall'imprenditore "in bonis", di cui era stato chiesto l'adempimento, dissimulante in realtà una permuta, sul rilievo che, stante la posizione di non terzietà del curatore rispetto ai rapporti tra le parti contrattuali originarie, a nulla rilevasse la mancanza di data certa della detta controscrittura).
Cass. civ. n. 29271/2018
L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi. Ne consegue che l'affittuario di un fondo rustico, ove non abbia esercitato il diritto di riscatto a sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, facendo valere, nella specie, il fatto che dietro l'atto di donazione si nasconda una vendita dissimulata del fondo, non può avvalersi dell'azione di simulazione al limitato fine di paralizzare la domanda di rilascio per cessazione del contratto, proposta dal donatario.
Cass. civ. n. 5326/2017
Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.
Cass. civ. n. 22454/2014
La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.
Cass. civ. n. 5961/2008
La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene.
Cass. civ. n. 7865/1997
La simulazione relativa della vendita (dissimulante un diverso contratto) a norma dell'art. 1416, primo comma c.c. non è opponibile al curatore del fallimento, la cui situazione legittimante si identifica con quella dei creditori del titolare apparente, ai quali non può essere opposta una titolarità del bene (acquisito all'attivo per effetto del pignoramento ex lege connesso alla dichiarazione di fallimento) diversa da quella apparente, salvo che la domanda giudiziale diretta a far valere la simulazione del trasferimento (in ipotesi non voluto, secondo il contratto dissimulato) non sia stata trascritta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. (In un caso di compravendita di un terreno con riserva per la venditrice del diritto di superficie su parte del terreno, dissimulante un contratto con il quale l'imprenditore successivamente fallito si impegnava a costruire due appartamenti nell'area di cui al diritto di superficie, restando il trasferimento della proprietà condizionato alla consegna degli appartamenti).
Cass. civ. n. 1690/1991
Con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416 secondo comma c.c., il pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione, e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione.
Cass. civ. n. 644/1990
Il coniuge, titolare di assegno provvisorio di mantenimento, in pendenza di causa di separazione, ancorché soddisfatto dei ratei già maturati, può impugnare per simulazione, ai sensi dell'art. 1416, secondo comma, c.c., l'atto con cui l'altro coniuge, alienando i suoi beni, renda incerto l'ulteriore versamento dell'assegno medesimo, tenendo conto che la suddetta norma trova applicazione anche a tutela di crediti non ancora scaduti ed a prescindere dall'attuale verificarsi di un danno.
Cass. civ. n. 5154/1981
Sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'azione di simulazione a norma dell'art. 1416 c.c., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso. In ordine ai suddetti momenti, la valutazione della prova — generalmente congetturale, presuntiva ed indiziaria — è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e congrua motivazione.
Cass. civ. n. 4452/1976
La legittimazione del creditore ad agire, ai sensi dell'art. 1416 secondo comma c.c., per far valere la simulazione della vendita stipulata dal proprio debitore, va riconosciuta sulla base del semplice riscontro di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore, non rilevando, pertanto, che il diritto medesimo non sia ancora liquido ed esigibile, ovvero non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza.