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Art. 1438 — Minaccia di far valere un diritto

Art. 1438 — Minaccia di far valere un diritto

La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13035/2003

L’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza e l’idoneità della minaccia a coartare la volontà di una persona si traduce in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di rinvio, il quale, a fronte di una decisione rescindente nella quale si stabiliva che incombeva sui lavoratori l’onere di provare la minaccia al fine d’invalidare le dimissioni incentivate, aveva ritenuto che tale onere probatorio non fosse stato soddisfatto e che in particolare non ci fosse prova certa in ordine alla asserita strumentalizzazione da parte del datore di lavoro delle trasferte al fine di piegare la volontà dei ricorrenti ed indurli a rassegnare le dimissioni).

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Cass. civ. n. 9946/1996

L’incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia — che può integrare la violenza morale comportante l’annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei caso in cui abbia ad oggetto l’esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo — deve essere valutata, a norma dell’art. 1438 codice civile, con riferimento alle condizioni della vittima, e l’apprezzamento del giudice di merito sull’esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, in caso di induzione di una donna all’alienazione di un immobile di sua proprietà mediante la minaccia di denuncia per truffa del marito che aveva venduto lo stesso immobile senza precisare di non esserne proprietario, aveva ritenuto esistente l’incidenza causale della minaccia e abnorme il vantaggio conseguito dall’acquirente in danno della donna).

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Cass. civ. n. 8290/1993

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all’oggetto di quest’ultimo e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento, come nel caso della minaccia di esecuzione forzata sul bene ipotecato per il soddisfacimento dei credito garantito. In tale ipotesi la minaccia non ha altro scopo che quello di far conseguire al suo autore la prestazione dovuta senza il ricorso alla esecuzione forzata con la conseguenza che l’eventuale cessione al creditore del bene ipotecato realizza una datio in solutum e cosa quell’adempimento cui mirava il creditore prospettando al debitore la possibilità della esecuzione forzata. 

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