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Art. 1448 — Azione generale di rescissione per lesione

Art. 1448 — Azione generale di rescissione per lesione

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione [ 763 ss.; 166 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15338/2018

L’azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza di tre requisiti: l’eccedenza “ultra dimidium” della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l’approfittamento di esso da parte dell’altro contraente. Lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni; pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa situazione in relazione al comportamento della controparte.

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Cass. civ. n. 10815/2004

In tema di azione generale di rescissione per lesione, il requisito dello stato di bisogno richiesto dall’art. 1448 c.c., che costituisce uno degli elementi per l’ammissibilità dell’azione generale di rescissione non coincide con l’assoluta indigenza o con una pressante esigenza di denaro, ma deve tuttavia intendersi come ricorrenza, anche se contingente, di una situazione di difficoltà economica riflettentesi non solo sulla situazione psicologica del contraente di modo da indurlo ad una meno avveduta cautela derivante da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul suo patrimonio sì da determinare, in rapporto di causa ed effetto, una situazione di lesione ingiusta del medesimo in conseguenza della sproporzione tra la prestazione eseguita e quella ottenuta.

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Cass. civ. n. 6204/1994

Ai fini della rescissione per lesione del contratto, perché sussista l’approfittamento dell’altrui stato di bisogno, non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, ma occorre pur sempre che dalla compiuta istruzione emerga una situazione tale che consenta di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva del comportamento dell’acquirente, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. Conseguentemente il giudice che pronuncia la rescissione non può limitarsi ad affermare la sproposizione tra le prestazioni in misura eccedente la metà del valore di quella eseguita dalla parte danneggiata, ma deve dar conto di tutti gli elementi idonei a dimostrare che l’acquirente, all’atto della stipulazione del contratto, aveva la piena consapevolezza dell’approfittamento dello stato di bisogno della controparte.

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Cass. civ. n. 9374/1991

L’azione generale di rescissione per lesione prevista dall’art. 1448 c.c. richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti e cioè l’eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l’esistenza di uno stato di bisogno, inteso non come assoluta indigenza ma come una situazione di difficoltà economica che incide sulla libera determinazione a contrattare e funzioni cioè come motivo dell’accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato ed, infine, l’avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall’altrui stato di bisogno del quale era consapevole. Fra i tre elementi predetti non intercede alcun rapporto di subordinazione od alcun ordine di priorità o precedenza, per cui riscontrata la mancanza o la mancata dimostrazione dell’esistenza di uno dei tre elementi, diviene superflua l’indagine circa la sussistenza degli altri due e l’azione di rescissione deve essere senz’altro respinta.

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Cass. civ. n. 11179/1990

Le norme dell’art. 1447 (contratto concluso in istato di pericolo) e dell’art. 1448 (azione generate di rescissione per lesione) c.c. non sono applicabili, neppure in via analogica, alle dimissioni, che costituiscono un atto unilaterale del lavoratore non implicante alcuna prestazione in favore del datore di lavoro.

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Cass. civ. n. 4630/1990

Ai fini dell’azione di rescissione per lesione, lo stato di bisogno, di cui all’art. 1448 c.c., pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica, tuttavia non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione del contraente, in mancanza degradandosi, nella possibilità della libera scelta dei mezzi, a quella mera esigenza della realizzazione più conveniente del fine perseguito dal contraente che è presente in ogni negozio. (Nella specie, in base all’enunciato principio la C.S. ha annullato la decisione dei giudici del merito, che avevano accolto la domanda di rescissione con riguardo ad un contratto preliminare di costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo già collegato alla via pubblica, rispondente al fine di attuare un sistema di trasporti più economico, e quindi di realizzare un risparmio).

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Cass. civ. n. 1553/1989

In tema di azione generale di rescissione per lesione, l’accertamento della sproporzione fra le reciproche prestazioni è preliminare all’accertamento sia dello stato di bisogno sia dell’approfittamento di tale stato, come si ricava da un lato dalla lettura dell’art. 1448, secondo comma c.c. e dall’altro dalla considerazione che è proprio dalla constatata sproporzione che il giudice può trarre elementi presuntivi in ordine al consapevole approfittamento a fine di lucro.

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Cass. civ. n. 3694/1986

Si ha contratto aleatorio — non soggetto, ai sensi dell’art. 1448, Quarto comma, c.c. all’azione di rescissione per lesione — quando l’alea, per specifica pattuizione delle parti ovvero per la natura stessa del negozio, lo caratterizzi nella sua interezza e fin dalla sua formazione, cosicché sia radicalmente incerto per una o per tutte le parti, il vantaggio economico, in relazione al rischio cui le stesse si espongono. Deve pertanto considerarsi aleatorio il contratto in base al quale sia dovuta una prestazione periodica a carico di una parte ed a favore dell’altra, sino alla morte di quest’ultima e dei suoi eredi, ancorché sia fissata una durata minima di tale prestazione, dal momento che la morte dei beneficiari prima della scadenza del termine comporta pur sempre l’estinzione della prestazione dell’obbligo.

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Cass. civ. n. 2166/1986

Lo stato di bisogno richiesto per l’esercizio dell’azione di rescissione per lesione ai sensi dell’art. 1448 cod. civ. in caso di patrimonio amministrato da soggetto diverso dal suo titolare, va riferito unicamente alla situazione in cui versa il patrimonio amministrato. Conseguentemente, lo stato di bisogno può ravvisarsi anche con riguardo alla eredità giacente, in quanto la particolare disciplina prevista dagli artt. 498 e 530 per la liquidazione dei debiti ereditari, non esclude che il curatore dell’eredità sia costretto, dalla mancanza di denaro liquido, a vendere i beni amministrati a un prezzo inadeguato al loro valore, per evitare che i creditori diano inizio ad azioni esecutive.

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Cass. civ. n. 2071/1978

Il principio per cui fra i presupposti dell’azione di rescissione non intercede rapporto di subordinazione o di priorità, sicché la mancanza anche di uno solo di essi rende superflua ogni indagine circa la sussistenza degli altri ed importa il rigetto della domanda, non esonera il giudice del merito dall’indagare sulla sproporzione fra le prestazioni corrispettive ogni volta che non ritenga sufficientemente provato l’estremo dello stato di bisogno della parte che impugna il contratto. Ciò, perché, soprattutto nei casi in cui la prova dello stato di bisogno dipende da circostanze apprezzabili con margine di discrezionalità, l’entità della sproporzione può costituire essa stessa una delle circostanze almeno indirettamente indicative dello stato di bisogno, per la considerazione che la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è direttamente proporzionale alla intensità del bisogno. Nel giudizio relativo alla rescissione per lesione di una vendita immobiliare, per l’accertamento dello stato di bisogno del venditore all’epoca dell’impugnato contratto di alienazione, il giudice del merito deve procedere ad una valutazione globale delle prove offerte e delle circostanze che confluiscono a chiarire lo stato di bisogno da accertare e non può compiere un esame analitico e separato di ogni singolo fatto, prendendolo in considerazione isolatamente e così per ognuno negando la sua idoneità a dimostrare l’invocato stato di bisogno. Lo stato di bisogno, rilevante agli effetti della rescissione del contratto per lesione, deve intendersi non come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, ma come situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione del contraente, in guisa da indurlo a concludere il contratto a condizioni economiche per lui pregiudizievoli.

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Cass. civ. n. 697/1970

La questione della inammissibilità dell’azione di rescissione relativa ad un contratto aleatorio, anche se viene prospettata per la prima volta in sede di legittimità, è proponibile se rientra nel thema decidendum già dibattuto nel giudizio di merito ed è basata su elementi di fatto già accertati in tale giudizio. Nell’emptio spei, o vendita di speranza, il compratore, ai sensi dell’art. 1472, secondo comma c.c., si impegna incondizionatamente a pagare al venditore un prezzo determinato, anche se la cosa non venga mai ad esistenza o sia, comunque, quantitativamente o qualitativamente diversa da quella sperata o supposta dal compratore al momento dell’acquisto. Tale vendita ha carattere di contratto aleatorio, come tale sottratto, ai sensi del Quarto comma dell’art. 1448 c.c., all’azione di rescissione per lesione.

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Cass. civ. n. 153/1970

Lo stato di bisogno, richiesto dall’art. 1448 c.c. per l’esperimento dell’azione di rescissione per lesione, può essere generato dalle cause più disparate, ma deve consistere, in ogni caso, in una deficienza di mezzi pecuniari, per cui tutti gli altri differenti motivi, che abbiano costituito il concreto impulso alla conclusione del contratto, possono eventualmente giustificare l’annullamento del medesimo per vizi di consenso, ma non integrano una ragione di lesione e non si identificano, quindi, con la condizione prevista dalla legge per l’esperimento dell’azione di rescissione.

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