Art. 763 – Codice civile – Rescissione per lesione

La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto [766, 767, 1448, 2652 n. 1 c.c.].

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante [733, 734, 767 c.c.].

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione [1449, 2946 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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