Art. 763 – Codice civile – Rescissione per lesione

La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto [766, 767, 1448, 2652 n. 1 c.c.].

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante [733, 734, 767 c.c.].

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione [1449, 2946 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE