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Art. 1473 — Determinazione del prezzo affidata a un terzo

Art. 1473 — Determinazione del prezzo affidata a un terzo

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17527/2003

In tema di nomina del terzo arbitratore nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 1473 c.c., contro il provvedimento del presidente della corte d’appello, reso su reclamo avverso il decreto di nomina del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 82 disp. att. c.c., non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione avente carattere non decisorio, bensì sostitutivo della volontà negoziale delle parti; né tale carattere viene meno allorché il giudice si pronunci anche sulla contestata sussistenza dei presupposti della nomina, atteso che tale verifica non costituisce accertamento idoneo al giudicato, ma ha valenza meramente incidentale in funzione della nomina stessa, e lascia dunque impregiudicata la definizione di ogni questione in sede di giudizio contenzioso, il cui esito può anche porre nel nulla gli effetti della promuncia presidenziale. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì escluso che contro il provvedimento reso in sede di reclamo, ove erroneamente qualificato dal presidente della corte d’appello «ordinanza-sentenza», sia proponibile il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 4954/1990

Ove sorga tra le parti una controversia circa la validità e l’efficacia d’un contratto di compravendita, per cui sia stato dalle parti convenuto di affidare ad un terzo la determinazione del prezzo, secondo la previsione dell’art. 1473 c.c., è onere della parte che v’abbia interesse provocare la nomina del terzo ovvero formulare la domanda di determinazione del prezzo prima che la causa sia rimessa all’udienza di discussione.

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Cass. civ. n. 4313/1977

Nel caso in cui le parti abbiano affidato ad un terzo la determinazione del prezzo della vendita, si applica l’art. 1349 c.c. per quanto riguarda l’estensione dei poteri del terzo, l’impugnabilità della sua determinazione o le conseguenze della omissione di quest’ultima.

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