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Art. 1474 — Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Art. 1474 — Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità [ o da norme corporative ], si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina [ 1515 ].

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10503/2006

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, o la sommministrazione di beni a carattere periodico ai sensi — rispettivamente — degli articoli 1474 e 1561 c.c., la mancata determinazione espressa del prezzo non ne importa la nullità, giacché si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume — salvo patto contrario — dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni (per la somministrazione). (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso la nullità del contratto avente ad oggetto merce il cui prezzo era stato determinato dal giudice di merito mediante C.T.U., avuto riguardo ai prezzi ricavabili dalle fatture facenti espresso riferimento agli articoli messi in vendita).

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Cass. civ. n. 2804/1990

Con riguardo a contratto preliminare di compravendita immobiliare, non può ritenersi determinato o determinabile il prezzo che le parti si siano riservate di fissare successivamente senza però indicare i criteri per stabilirlo, né a tale mancanza può supplirsi, a norma dell’art. 1474, comma primo c.c., in base al criterio del prezzo normalmente praticato dal venditore, giacché a tale criterio può farsi ricorso solo nel caso di merci di larga produzione oggetto di molteplici contrattazioni e non anche quando si tratti di beni appartenenti ad un genere limitato, rispetto ai quali non è concepibile una molteplicità e continuità di contrattazioni omogenee.

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Cass. civ. n. 2891/1988

Quando le parti abbiano dichiarato nel contratto preliminare o definitivo di compravendita di riservarsi la fissazione del corrispettivo senza alcuna indicazione delle modalità della futura determinazione, il prezzo non può considerarsi ancora determinato, né determinabile ai sensi dell’art. 1474 c.c. con la conseguenza che, se in seguito non sia raggiunto l’accordo sull’ammontare del prezzo stesso o se tale determinazione non sia più possibile, il contratto deve ritenersi nullo, o comunque definitivamente non perfezionato e insuscettibile, quindi, di acquistare rilevanza giuridica.

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Cass. civ. n. 3853/1985

In base ai principi fissati negli artt. 1346 e 1474 c.c., ai fini della determinabilità di un elemento del contratto (nel caso, del prezzo della compravendita), è necessario che i parametri fissati dalle parti abbiano tale carattere di precisazione e di concretezza da permetterne la futura determinazione ad esse stesse, ovvero al giudice in caso di loro dissenso, senza che intervenga un’ulteriore determinazione di volontà delle parti stesse; tale requisito va riconosciuto sussistente ove la determinazione del prezzo venga dalle parti collegata al criterio del prezzo ricavabile da una libera contrattazione ovvero di quello che la parte acquirente pagherà in sede di futuri acquisti nella zona adiacente l’immobile compravenduto: in ambi i casi, infatti, la determinazione del prezzo resta ancorata a criteri obbiettivi, per cui l’eventuale disaccordo sul punto tra le parti in sede di determinazione concreta del prezzo ben può essere risolto dal giudice, che quindi sovrapporrà in via autoritaria la propria determinazione a quella non raggiunta dalle parti sulla base dei criteri obbiettivi pur da esse stabiliti in contratto.

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Cass. civ. n. 3109/1985

Nel contratto di compravendita di merci appartenenti ad un genus (nella specie, carni bovine di produzione del venditore), per il quale l’indicazione degli elementi essenziali di detto genus è idonea ad integrare il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, la ricorrenza dell’ulteriore requisito della determinatezza o determinabilità del prezzo non resta esclusa dalla circostanza che le parti abbiano fatto riferimento ad accordi da prendersi in proposito in un momento successivo, implicando ciò l’intento delle parti medesime, in difetto di accordo, di rimettersi a criteri di equo apprezzamento, affidandone al giudice l’applicazione.

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Cass. civ. n. 5405/1984

Con riguardo ad un contratto, preliminare o definitivo, di compravendita, avente ad oggetto cioè il trasferimento di un bene dietro corrispettivo di un prezzo, la circostanza che il prezzo medesimo sia stato regolato, anziché con versamento della relativa somma, mediante estinzione di un debito del venditore, configura un fatto storico, esterno al contratto stesso e non incidente sui suoi elementi costitutivi. La prova per testi o presunzioni di detta circostanza, pertanto, non traducendosi nella prova della simulazione della compravendita, non è soggetta alle disposizioni in tema di simulazione dell’art. 1417 cod. civ.

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Cass. civ. n. 447/1973

Quando nella vendita le parti si siano riferite al prezzo di piazza, esso va desunto non dai listini e dalle mercuriali del luogo in cui il contratto è stato concluso ma da quelli del luogo in cui la merce deve essere consegnata.

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