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Art. 1485 — Chiamata in causa del venditore

Art. 1485 — Chiamata in causa del venditore

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore [ 106 c.p.c. ] . Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2714/1996

Quando il compratore oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ex art. 1485 c.c., propone contro di questi nel medesimo processo anche l’azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo non di inscindibilità ma di dipendenza, perché l’accoglimento della domanda di garanzia è subordinato all’accertamento del diritto del terzo, ciò che non impedisce che il giudice separi le due cause, decidendo solo quella principale, facendo cessare la relazione di dipendenza.

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Cass. civ. n. 12834/1992

Il compratore che ha riconosciuto mediante transazione la pretesa del terzo sulla cosa acquistata conserva l’azione di rivalsa per garanzia da evizione nei confronti del venditore, quando dimostri che il diritto del terzo risultava obiettivamente certo.

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Cass. civ. n. 341/1988

In tema di riscatto agrario, nel caso di opposizione del terzo acquirente alle pretese del riscattante, il risarcimento del danno spettante al detto acquirente a norma e nei limiti dell’art. 1485 cod. civ nei confronti del venditore, a seguito dell’accoglimento della domanda di riscatto, si estende all’arco di tempo intercorrente fra il suo acquisto e la decisione definitiva sul riscatto, sempre che la sua opposizione sia giustificata (come per l’incertezza sull’esistenza nel riscattante dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio del riscatto, in conseguenza del comportamento del venditore del fondo).

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Cass. civ. n. 6603/1982

Il compratore, convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, che voglia garantirsi a norma dell’art. 1485 c.c., può chiamare il venditore nel processo ai sensi dell’art. 106 c.p.c., ma deve, al riguardo, attenersi al disposto dell’art. 269 dello stesso codice e, cioè, o citare senz’altro il terzo per la prima udienza, ovvero chiedere, nella stessa udienza, al giudice istruttore la fissazione di un termine per provvedere alla citazione, ma se sceglie questo secondo sistema, la fissazione o meno del termine e, quindi, l’autorizzazione o meno della chiamata nel processo rientrano nei poteri discrezionali del giudice istruttore, con la conseguenza che la relativa decisione è insindacabile in sede di legittimità.

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