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Art. 1486 — Responsabilità limitata del venditore

Art. 1486 — Responsabilità limitata del venditore

Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di denaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 622/1976

Nell’ipotesi di evizione parziale, evitata dal compratore mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore ha facoltà a norma dell’art. 1486 c.c., di liberarsi dalle conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese. Tuttavia, qualora il venditore ritenga che la somma pagata dal compratore al terzo sia maggiore di quella che egli dovrebbe per
l’evizione parziale della cosa, può scegliere la via della garanzia ordinaria ed eseguire i rimborsi posti a suo carico dalla legge.

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