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Art. 1493 — Effetti della risoluzione del contratto

Art. 1493 — Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese [ 1475 ] e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12759/1993

La risoluzione del contratto di compravendita comporta l’obbligo del venditore di integrale restituzione delle somme percepite per il prezzo della cosa compravenduta, in esse compresi gli interessi eventualmente corrisposti dal compratore per il pagamento dilazionato del prezzo pattuito, del quale essi costituiscono parte integrante.

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Cass. civ. n. 12942/1992

Posto che l’obbligazione, a carico del venditore, di restituire al compratore la somma, ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configura un debito di valuta, non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta in restituzione.

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