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Art. 1475 — Spese della vendita

Art. 1475 — Spese della vendita

Le spese del contratto di vendita [ 1470 ] e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente [ 1196 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8886/2014

Le “spese accessorie” della vendita, che l’art. 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l’incarico.

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Cass. civ. n. 7004/2012

Per “spese del contratto di compravendita”, che l’art. 1475 c.c. pone in via generale a carico del compratore, devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale – anche sotto il profilo della inutilità evidente e della esorbitanza delle stesse – ovvero l’eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono, pertanto, “spese” della compravendita, a carico anche del compratore, ai sensi dell’art. 1475 citato – in quanto strumentalmente compiute per rendere possibile il negozio – gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell’atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore.

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Cass. civ. n. 14899/2011

La provvigione dovuta al mediatore non rientra tra le spese del contratto di compravendita e nelle altre accessorie che l’art. 1475 c.c. pone, salvo diverso accordo, a carico del compratore, atteso che essa scaturisce non dal contratto in questione ma dal diverso rapporto di mediazione, dal quale solo sorgono in capo al mediatore diritti nei confronti di ciascuna delle parti che ha concluso l’affare per la quota ad essa spettante.

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Cass. civ. n. 5106/1998

Il venditore e l’acquirente sono tenuti in solido nei confronti della amministrazione finanziaria al pagamento dell’imposta di registro, fermo restando l’obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell’art. 1475 c.c. ove l’amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest’ultimo pagamento.

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Cass. civ. n. 7637/1991

La norma dell’art. 1475 del codice civile la quale dispone che le spese del contratto di compravendita sono a carico dell’acquirente se le parti non abbiano pattuito diversamente, ha carattere supplettivo, in quanto riconosce sul punto l’efficacia primaria della volontà delle parti, e pone una regola valida solo nell’ipotesi in cui questa non risulti manifestata; né dalla detta norma può inferirsi che spetti all’acquirente la scelta del notaio e degli altri professionisti la cui opera sia eventualmente necessaria e neppure l’iniziativa di ogni attività volta alla conclusione del contratto.

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Cass. civ. n. 8237/1990

Per «spese del contratto di compravendita», che l’art. 1475 c.c. pone in via generale a carico del compratore, devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale — anche sotto il profilo della inutilità evidente e della esorbitanza delle stesse — ovvero l’eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono pertanto «spese» della compravendita, a carico anche del compratore, ai sensi dell’art. 1475 cit. — in quanto strumentalmente compiute per rendere possibile il negozio — gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell’atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore.

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Cass. civ. n. 2260/1976

L’art. 1475 c.c., disciplinando il pagamento delle spese, ivi compreso l’importo dell’imposta di registro, nei rapporti tra venditore e compratore, contiene una norma di diritto privato che non tocca la sfera dei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e i soggetti passivi dell’imposta, che è propria del diritto tributario; pertanto, per rendere operante l’obbligo assunto da uno dei contraenti, e, quindi, ripetibile ex contractu la somma pagata dal venditore a titolo di imposta, non è necessario accertare se l’acquirente sia direttamente debitore o responsabile d’imposta nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ma è sufficiente che il venditore fosse tenuto a corrispondere quella somma agli uffici fiscali e che tale debito fosse inerente al contratto di compravendita. Ove, poi il venditore paghi un’imposta non dovuta, avendo omesso sia di impugnare l’atto di accertamento notificatogli sia di dame notizia all’acquirente, cosa da porlo in condizione di far valere efficacemente tale illegittimità, siffatto comportamento può dar luogo ad un accertamento di responsabilità nei rapporti interni fra i soggetti privati che incide solo indirettamente sull’onere di ripartizione delle spese di vendita e che deve essere ritualmente richiesto in giudizio.

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