Art. 1498 – Codice civile – Pagamento del prezzo

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo [1515] nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo [1510] dove questa si esegue [1528].

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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