Cass. civ. n. 2818 del 16 luglio 1975
Testo massima n. 1
Nella compravendita di cose mobili da trasportare (cosiddetta vendita da piazza a piazza), il pagamento del prezzo deve avvenire, in mancanza di patto od uso contrario, nel luogo in cui il venditore consegna la cosa al vettore; questo luogo, pertanto, va considerato come locus destinatae solutionis, al fine della determinazione della competenza per territorio.
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