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Art. 1512 — Garanzia di buon funzionamento

Art. 1512 — Garanzia di buon funzionamento

Se il venditore ha garantito [ 1490 ] per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta [ 1698 ], il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza . L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso [ 174 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8153/2000

Nel contratto di compravendita sussiste per il venditore l’obbligazione di garantire il buon funzionamento della res vendita e, quindi, un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di hardware e software consiste nell’idoneità del complesso a conseguire i risultati prefissisi dall’acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell’effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi.

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Cass. civ. n. 8126/2000

La garanzia del buon funzionamento delle cose vendute ex art. 1512 c.c. postula che si tratti di beni i quali anche non rientranti necessariamente nella categoria delle macchine, siano destinati a durare nel tempo ed abbiano una propria funzionalità strumentale suscettibile, ove venga meno, di essere eventualmente ripristinata mediante riparazione come prevede espressamente il secondo comma dell’articolo citato, sicché essa non si attaglia alla vendita di cose consumabili, come nel caso di animali vivi destinati alla macellazione.

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Cass. civ. n. 6033/1995

La garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c. non ha effetto se manca la determinazione del tempo della sua durata, salvo rimanendo l’ordinaria garanzia di legge, soggetta ai termini e condizioni di cui all’art. 1495 c.c.

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Cass. civ. n. 5740/1986

Il rivenditore, cui dal compratore sia stata riconsegnata per riparazioni la cosa venduta con (diretta) assunzione della garanzia del buon funzionamento, ove non sia in grado di restituirla (nella specie perché andata perduta, in seguito al suo invio alla casa produttrice), è tenuto a risarcire il compratore, e la relativa obbligazione integra un debito di valore, come tale soggetto a rivalutazione monetaria.

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Cass. civ. n. 3257/1983

La sostituzione della cosa venduta, che in via coattiva è ammissibile solo nel caso previsto dall’art. 1512 c.c., cioè dell’azione di garanzia per buon funzionamento della cosa venduta, può trovare applicazione in via facoltativa in ipotesi di ordinaria azione redibitoria, con la condanna del venditore a sostituire l’oggetto difettoso con altro esente da vizi o, in mancanza, a restituire il prezzo e risarcire il danno, poiché l’ordine di sostituzione impartito in tale forma (non coercitiva) non è incompatibile con lo schema dell’azione redibitoria, nulla vietando che il venditore possa trovare conveniente la facoltativa sostituzione della cosa, anziché la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno, coercibile in via esecutiva.

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Cass. civ. n. 5155/1981

Qualora il compratore agisca, ai sensi dell’art. 1492 c.c., per la risoluzione del contratto, senza porre alcuna pretesa fondata sulla garanzia di buon funzionamento prevista dall’art. 1512 c.c. — la quale attua una più energica tutela del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità — il giudice non può accogliere la richiesta, formulata dal venditore, di concessione di un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento.

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Cass. civ. n. 3214/1977

Qualora il compratore, invocando la garanzia di buon funzionamento, chieda, in primo grado, la condanna del venditore ad eliminare i difetti che impediscono alla cosa venduta di funzionare normalmente, è inammissibile, a norma dell’art. 345 c.p.c., la domanda di risoluzione del contratto di vendita fondata sulla garanzia generale per vizi occulti di cui agli artt. 1490 c.c. e ss. Le due domande sono, infatti, fondate su diverse causae petendi, in quanto la garanzia di buon funzionamento, diversamente dalla garanzia per vizi occulti, trova il suo presupposto in uno specifico ed espresso impegno negoziale che ha ad oggetto l’obbligo di assicurare la durata della cosa venduta e può riguardare anche soltanto una parte di detta cosa ed, infine, è collegata al rispetto di termini e di formalità di denunzia ad essa peculiari. Né può invocarsi, in contrario, la norma di cui all’art. 1453 c.c. che consente di domandare anche in appello, la risoluzione del contratto nonostante che il giudizio sia stato promosso per chiedere l’adempimento, in quanto per tale norma è pur sempre necessaria la identità dei fatti e degli elementi concreti che concorrono a formare la causa petendi.

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Cass. civ. n. 873/1977

L’obbligo derivante dalla garanzia di buon funzionamento non si esaurisce in una qualunque riparazione della cosa, che la faccia nuovamente funzionare, o in una qualunque sostituzione della cosa stessa, purché effettuata con altra funzionante, ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare la cosa nello stato di efficienza che avrebbe avuto, durante il periodo di garanzia, altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando alla cosa non funzionante ne venga sostituita altra dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quella originariamente acquistata (sicché, se si era acquistata cosa nuova, la sostituzione non potrà avvenire che con altra cosa nuova, salvo diverso accordo delle parti), dovendo essere assicurato al compratore il buon funzionamento per la durata e con le prestazioni che era lecito attendersi dalla cosa nuova acquistata o dalla cosa nello stato di uso in cui era stata acquistata. Tale risultato, specialmente quando si, tratti di motori nuovi, non può essere assicurato dalla sostituzione con un motore vetusto, di cui non è dato conoscere se e per quanto tempo sia stato già azionato.

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Cass. civ. n. 208/1975

La garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta per un determinato periodo di tempo (art. 1512 c.c.), avente origine negoziale o eventualmente dagli usi, è un mezzo di rafforzamento della tutela del compratore, nel senso che si aggiunge alla garanzia, dovuta ex lege dal venditore, per vizi (art. 1490 c.c.) e alla responsabilità del venditore, stabilita dalla legge, per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.). Con la pattuizione della garanzia suddetta il venditore assicura al compratore il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta, e vi è tenuto indipendentemente dalla causa del cattivo funzionamento e qualunque essa sia, salvo che egli provi che il cattivo funzionamento dipenda da una causa sopravvenuta dopo la conclusione del contratto o da un fatto proprio del compratore. Nell’ambito della loro autonomia negoziale, le parti possono convenire che la garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta sia subordinata all’osservanza, da parte del compratore, dei modi e dei tempi stabiliti nel contratto per il pagamento del prezzo. In tal caso, il compratore, in conseguenza di un cattivo funzionamento della cosa, non può pretendere la garanzia qualora, invocando il disposto dell’art. 1460 c.c., abbia sospeso l’adempimento della sua obbligazione avente per contenuto il pagamento del prezzo nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto: ciò. è impedito sia dalla clausola suddetta, in certo senso analoga a quella limitativa della proponibilità delle eccezioni prevista dall’art. 1462 c.c., sia dal fatto che, stante l’ampia portata della garanzia in esame, dovuta per il solo fatto del cattivo funzionamento della cosa indipendentemente dalla sua causa, l’esistenza del cattivo funzionamento non significa di per sé inadempimento del venditore. Esclusa la garanzia (negoziale) di buon funzionamento per effetto di quella clausola, il compratore può far valere, qualora ne ricorrano le condizioni, soltanto la garanzia legale per vizi e la responsabilità legale del venditore per mancanza di qualità promesse od essenziali, osservando i relativi termini di decadenza e di prescrizione ed incombendo a lui il relativo onere probatorio.

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