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Art. 1530 — Pagamento contro documenti a mezzo di banca

Art. 1530 — Pagamento contro documenti a mezzo di banca

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.

La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 372/1999

La vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca, prevista dall’art. 1530 c.c., si conforma al modello della delegazione cumulativa passiva titolata, che configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato. Ed infatti, in tale ipotesi, il venditore non può rivolgersi per il pagamento al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca: sicché, dalla conferma della banca delegata discende, a favore del delegante, il beneficio dell’ordine, che attribuisce al debito beneficiato il carattere di sussidiarietà rispetto all’altro debito (del delegato). Inoltre, secondo le regole della sussidiarietà, la estinzione della obbligazione del delegato ha effetto liberatorio anche per il delegante. Pertanto, ove il creditore abbia negoziato con la banca a sua volta delegata un finanziamento immediato per l’importo corrispondente al credito da soddisfare alle scadenze già pattuite, con espressa dichiarazione relativa all’autorizzazione alla stessa ad utilizzare gli importi accreditati dal debitore delegante in caso di mancata restituzione del finanziamento prima della scadenza del credito, tale negozio, che, a prescindere dal lessico adoperato dalle parti, ha il senso di una rinuncia al credito, sottoposta alla condizione risolutiva del rimborso dell’anticipazione, opera, in caso di mancata verificazione di tale condizione, anche nei confronti della banca delegante in virtù delle ricordate regole sulla solidarietà. Ne consegue che, in tale ipotesi, ove il creditore rinunciante sia dichiarato fallito, il credito di cui si tratta non potrà essere acquisito alla massa fallimentare per essere stata la predetta rinuncia al diritto di credito valida ed efficace fin dalla originaria dichiarazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha applicato i principi sopra esposti al caso di una società in accomandita semplice che aveva eseguito forniture di armi a favore di una società greca con contratto di vendita a consegne ripartite, che prevedeva il pagamento differito di ogni singola fornitura tramite apertura irrevocabile di credito documentario della «Commercial Bank of Greece», confermata dal «Credit Lyonnais», filiale di Milano, da cui la creditrice aveva poi ottenuto un finanziamento immediato per l’importo corrispondente al proprio credito, rilasciando una dichiarazione con la quale, a garanzia del rimborso dell’anticipazione, affermava di cedere all’istituto i crediti vantati nei confronti dello stesso, autorizzandolo ad utilizzare gli importi dei pagamenti da essi derivanti, alle scadenze pattuite, ad estinzione del suddetto finanziamento in caso di mancato rimborso dello stesso. Al di là delle espressioni usate nella citata dichiarazione, la corte di merito, con decisione poi confermata dalla S.C., aveva, in riforma della decisione del giudice di primo grado, qualificato quel negozio come una remissione del debito sottoposta a condizione risolutiva, non verificatasi, della restituzione delle anticipazioni, con la conseguenza che, una volta fallita la società, la rinuncia al credito, da essa effettuata in favore del debitore delegato, con effetti liberatori anche nei confronti del delegante, escludeva la possibilità che lo stesso credito potesse essere acquisito alla massa fallimentare).

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Cass. civ. n. 975/1990

La banca, la quale riceva mandato dal compratore per il pagamento del prezzo della merce, dietro costituzione di adeguata provvista, e poi confermi il credito al venditore, assume la qualità di coobligata nei confronti del venditore medesimo, per effetto di promessa di essa delegata nei riguardi del delegatario (ed in armonia con le regole di cui all’art. 1530 c.c., ove si tratti di pagamento contro documenti), senza possibilità di opporre in compensazione eventuali propri crediti verso il delegante.

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Cass. civ. n. 3928/1989

Nella vendita di merci su documenti, con pagamento del prezzo mediante apertura di credito in favore del venditore presso una banca delegata dal compratore, la conferma di detta apertura di credito, da parte della banca, deve precedere la consegna dei documenti, sicché non è configurabile un inadempimento all’obbligo della consegna stessa fino a quando il venditore non abbia avuto notizia di quella conferma.

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Cass. civ. n. 813/1983

Nella compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo, con l’apertura di credito documentale, confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante-delegatario (compratore-venditore) di compravendita, da un rapporto delegante-delegato (compratore-banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore; e da un rapporto delegato-delegatario (banca-venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre — attesa l’autonomia degli altri rapporti — se non le eccezioni che derivano dall’incompletezza o dall’irregolarità dei documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (artt. 1530, comma secondo, c.c.). Sussiste, pertanto, l’interesse e la legittimazione della banca ad intervenire nel giudizio di convalida del sequestro ottenuto dal compratore ed eseguito secondo le forme del pignoramento presso il debitore delle somme versate alla banca dallo stesso compratore a copertura dell’apertura di credito documentato confermato, disposto, dalla banca stessa, a favore del venditore per il pagamento del prezzo della merce venduta, e per tutelare la propria posizione patrimoniale da conseguenze pregiudizievoli, in relazione agli obblighi assunti verso, il venditore, da un’eventuale convalida fondata su ragioni diverse da quelle che avrebbero potuto esimerla dall’obbligo, direttamente assunto verso quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 2048/1978

In tema di vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca, contro presentazione di documenti non suscettibili di trasferimento, l’indagine sulla legittimità o meno della revoca del mandato, conferito dal compratore alla banca, va condotta con esclusivo riguardo ai rapporti con l’intestatario di detti documenti, ed a prescindere, quindi, dalla circostanza che il beneficiario dei proventi del relativo credito sia altro soggetto, in qualità di cessionario. L’indicata intrasferibilità, infatti, osta a che tale cessione determini una successione del cessionario nella posizione creditoria inerente ai titoli.

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