Art. 1531 – Codice civile – Interessi, dividendi e diritto di voto

Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore [1550].

Qualora la vendita [1470] abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto [2351] spetta al venditore fino al momento della consegna.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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