Art. 1542 – Codice civile – Garanzia

Chi vende [1470] un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se compri o vendi un bene, non è mai un'operazione neutra: la compravendita comporta rischi giuridici che possono emergere anche dopo.
  • Chi vende risponde dei vizi anche senza colpa, ma chi compra deve denunciarli rapidamente: i termini sono brevi e spesso fatali.
  • Il preliminare non è un semplice impegno morale: vincola le parti e può portare a una sentenza che sostituisce il contratto definitivo.
  • Si può vendere anche un bene altrui: in quel caso il venditore si obbliga a procurarlo, ma risponde se non ci riesce.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Cass. civ. n. 5145/2012

Nell'oggetto del contratto di vendita di eredità, di cui agli artt. 1542 e segg. c.c., non rientra anche l'azione di petizione ereditaria, essendo quest'ultima diretta all'accertamento della qualità di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell'eredità come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l'azione di "petitio hereditatis" in capo al compratore dell'eredità, potendo questi, in quanto creditore del venditore per i frutti percepiti, i crediti riscossi ed i beni venduti e, per contro, terzo rispetto al conflitto tra erede e possessore di beni ereditari, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell'esercizio della petizione d'eredità.

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