Art. 1543 – Codice civile – Forme
La vendita [1470] di un'eredità deve farsi per atto scritto [1350], sotto pena di nullità [2725].
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se compri o vendi un bene, non è mai un'operazione neutra: la compravendita comporta rischi giuridici che possono emergere anche dopo.
- Chi vende risponde dei vizi anche senza colpa, ma chi compra deve denunciarli rapidamente: i termini sono brevi e spesso fatali.
- Il preliminare non è un semplice impegno morale: vincola le parti e può portare a una sentenza che sostituisce il contratto definitivo.
- Si può vendere anche un bene altrui: in quel caso il venditore si obbliga a procurarlo, ma risponde se non ci riesce.