Art. 1544 – Codice civile – Obblighi del venditore

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario [765].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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