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Art. 1548 — Nozione

Art. 1548 — Nozione

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito [ 1992 ] di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine [ 1551 ] stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5295/1998

Lo schema contrattuale astratto del contratto di riporto di borsa è costituito non soltanto dal paradigma normativo fissato dal codice civile, ma anche dalle disposizioni in tema di contratti di borsa e dagli usi ad essi relativi. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie contrattuale in cui il riportatore, con sede in Svizzera, aveva sostenuto che il contratto di riporto su titoli stipulato con un agente di cambio italiano doveva ritenersi concluso in Svizzera poiché, perfezionandosi il negozio de quo con «la consegna dei titoli» — art. 1549 c.c. —, tale consegna sarebbe dovuta avvenire, appunto, in territorio elvetico, sede del riportatore. La S.C., nell’affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, invece, ritenuto la legittimità della consegna dei titoli in Italia, attraverso il meccanismo della stanza di compensazione, con conseguente perfezionamento del contratto in territorio nazionale).

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Cass. civ. n. 5845/1990

Il conferimento ad un istituto di credito del mandato continuativo ad eseguire operazioni speculative in borsa mediante lo strumento del cosiddetto «riporto staccato» – e cioè allo scoperto, regolandosi in contanti solo la differenza fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita dei titoli, con la registrazione della differenza medesima nel conto corrente aperto a nome del mandante, a tale specifico fine — non può ritenersi revocato per effetto della sola inerzia del cliente che ometta la restituzione con sottoscrizione dei fissati bollati inviatigli in relazione alle operazioni compiute, esigendosi, all’opposto, un comportamento che, secondo le regole codicistiche del mandato e, più puntualmente, secondo gli usi di borsa, consenta di ravvisare la revoca del mandato stesso, come il formale invito a desistere da ulteriori operazioni, seguito dal disconoscimento specifico di quelle ciò nonostante effettuate e comunicate con l’invio dei documenti suddetti, o, quanto meno la contestazione dell’estratto del conto corrente contenente le relative annotazioni, fermo restando, comunque, che, conformemente alla caratteristica propria di operazioni siffatte, la cessazione del descritto rapporto implica la chiusura dello stesso conto ad esse strumentale, accompagnata dal pagamento dei titoli acquistati o trattenuti per successiva negoziazione.

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