Art. 1719 – Codice civile – Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [1705 ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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