Art. 1720 – Codice civile – Spese e compenso del mandatario

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state [2031] fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta [2756 comma 3, 2761 comma 2].

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell'incarico.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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