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Art. 1737 — Nozione

Art. 1737 — Nozione

Il contratto di spedizione è un mandato [ 1703 ] col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto [ 1678 ] e di compiere le operazioni accessorie.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4900/2011

Sebbene lo spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle “operazioni accessorie” alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art. 1737 c.c.), la legge rimette all’autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina dei tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. II relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie, un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari “containers” per il trasporto di merce, i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda, nei confronti dello spedizioniere, di pagamento delle controstallie. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei “containers” fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente, come tale estranea all’oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione).

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Cass. civ. n. 3354/2009

Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e che, senza autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell’incarico ricevuto, concluda, in luogo del predetto contratto, un altro contratto di spedizione, non adempie l’obbligazione assunta verso il mandante, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto pregiudizievoli per il committente; tale spedizioniere risponde, pertanto, dell’inadempimento della persona sostituita anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dalla medesima o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe comunque prodotto, pur se egli avesse adempiuto la propria obbligazione.

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Cass. civ. n. 16069/2002

Nel contratto di spedizione, l’incarico di provvedere che la consegna della merce sia effettuata previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario della stessa, non è ex se riconducibile tra le operazioni accessorie previste dall’art. 1737; c.c., del cui inadempimento lo spedizioniere risponde nei confronti del mandante. La responsabilità dello spedizioniere sussiste, infatti, soltanto qualora, interpretando il mandato conferito allo spedizioniere, si accerti che spetta a quest’ultimo verificare l’osservanza delle condizioni cui è subordinata la consegna della merce e che egli non è stato autorizzato dal mandante a sostituire a sé il vettore nell’adempimento dell’incarico.

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Cass. civ. n. 13839/1999

I1 contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, con la conseguenza che i rimborsi effettuati dal mandante in favore dello spedizioniere ex art. 1740 c.c., attesone il carattere indiscutibilmente solutorio, sono assoggettabili a revoca ex art. 671. fall. nella ipotesi di fallimento, medio
tempore, delmandante stesso.

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Cass. civ. n. 5030/1998

Il contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume 1’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Non costituisce prestazione accessoria al contratto l’attività giudiziale svolta dal mandatario – attività in concreto non concertata o autorizzata dal mandante – per affrontare un giudizio in proprio, in relazione ad una garanzia assunta dallo stesso, con l’autorizzazione della mandante. Consegue che le spese di tale attività sopportate dallo spedizioniere non soggiacciono alla regola della ripetizione ai sensi degli artt. 1720, primo comma e 1740 c.c. 

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Cass. civ. n. 4567/1997

Tra le prestazioni accessorie dello spedizioniere sono comprese non solo la custodia della merce, le verifiche doganali, l’imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, ma anche tutte le operazioni necessarie utili al trasporto, tra le quali il ritiro e la consegna della merce.

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Cass. civ. n. 11915/1995

Lo spedizioniere che abbia assunto l’incarico di provvedere (nella specie, curando l’esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto — operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell’art. 1737 c.c. sul contenuto del contratto di spedizione — risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell’incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell’art. 1717 c.c.

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Cass. civ. n. 1016/1995

Le operazioni accessorie, che l’art. 1737 c.c. pone a carico dello spedizioniere, sono non soltanto quelle occorrenti per la stipulazione del contratto di trasporto, ma anche quelle complementari rispetto al risultato finale, che il committente, non optando per la sostituzione a sé dello spedizioniere medesimo, avrebbe direttamente compiuto, quale la consegna della merce al trasportatore con modalità tali da non esporla a rischi evitabili. (Nella specie, pericoli di furto durante la sosta notturna di un trasporto con autocarro, resa dalla consegna del carico in ora tarda).

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