Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5030 del 20 maggio 1998

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5030 del 20 maggio 1998

Testo massima n. 1

Il contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume 1’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Non costituisce prestazione accessoria al contratto l’attività giudiziale svolta dal mandatario – attività in concreto non concertata o autorizzata dal mandante – per affrontare un giudizio in proprio, in relazione ad una garanzia assunta dallo stesso, con l’autorizzazione della mandante. Consegue che le spese di tale attività sopportate dallo spedizioniere non soggiacciono alla regola della ripetizione ai sensi degli artt. 1720, primo comma e 1740 c.c. 

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze