Art. 1739 – Codice civile – Obblighi dello spedizioniere

Lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

[I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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