Cass. civ. n. 16069 del 15 novembre 2002
Testo massima n. 1
Lo spedizioniere che, in violazione dell'incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di garanzia bancaria, è responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento della merce, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l'onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.
Testo massima n. 2
Nel contratto di spedizione, l'incarico di provvedere che la consegna della merce sia effettuata previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario della stessa, non è ex se riconducibile tra le operazioni accessorie previste dall'art. 1737; c.c., del cui inadempimento lo spedizioniere risponde nei confronti del mandante. La responsabilità dello spedizioniere sussiste, infatti, soltanto qualora, interpretando il mandato conferito allo spedizioniere, si accerti che spetta a quest'ultimo verificare l'osservanza delle condizioni cui è subordinata la consegna della merce e che egli non è stato autorizzato dal mandante a sostituire a sé il vettore nell'adempimento dell'incarico.
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