Art. 1564 – Codice civile – Risoluzione del contratto

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti [1453; 1455].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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