Art. 1453 – Codice civile – Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14030/2025
In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.
Cass. civ. n. 14019/2025
In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.
Cass. civ. n. 11239/2025
Quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di bonds argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore riscosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale).
Cass. civ. n. 10131/2025
Il recesso dal contratto del promissario acquirente prevista dall'art. 1385, comma 2, c.c. consente di conseguire in via stragiudiziale la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che esso preclude la successiva domanda di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato risolto in contratto per aver la promittente venditrice alienato a terzi l'immobile sebbene tale vendita fosse intervenuta successivamente all'intervenuto recesso del promissario acquirente che aveva, in seguito, inviato illegittimamente una diffida ad adempiere).
Cass. civ. n. 9529/2025
Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti - che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto definitivo in data successiva - evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l'utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa).
Cass. civ. n. 9399/2025
A fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice è tenuto a valutare l'importanza dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza poterla implicitamente ricavare dall'accoglimento di una domanda uguale e contraria.
Cass. civ. n. 8905/2025
In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
Cass. civ. n. 423/2025
Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
Cass. civ. n. 361/2025
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.
Cass. civ. n. 245/2025
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Cass. civ. n. 127/2025
Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Cass. civ. n. 25768/2024
Nella volontà del venditore di trasferire a taluno la proprietà della cosa è implicito l'obbligo di non trasferirla ad altri, cosicché costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito ad altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, poiché tale successiva vendita costituisce impedimento a che il primo acquirente consegua il godimento pieno ed esclusivo e la disponibilità della cosa, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 25339/2024
In materia di locazione di cosa altrui, l'estinzione del diritto personale di godimento in capo al concedente non determina l'automatico scioglimento del contratto di locazione del quale, pertanto, permangono inalterati gli effetti obbligatori, con la conseguenza che l'utilizzatore non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento se non riceve, dal terzo proprietario, alcuna molestia ovvero se ricevendola, venga garantito dal concedente.
Cass. civ. n. 25128/2024
La parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il concedente di un'autovettura in leasing, una volta dichiarato di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa connessa al furto del bene, non può, per iniziativa unilaterale, far rivivere il contratto in conseguenza del suo ritrovamento, essendosi gli effetti risolutivi già cristallizzati nel momento in cui la dichiarazione era giunta a conoscenza dell'utilizzatrice).
Cass. civ. n. 21317/2024
La domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.
Cass. civ. n. 20021/2024
La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.
Cass. civ. n. 19979/2024
In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.(Nella specie, la S.C. affermando il principio ha chiarito che esso trova applicazione anche nel caso di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c.).
Cass. civ. n. 18587/2024
L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto correttamente sollevata l'eccezione di inadempimento a opera della curatela fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo in cui si contestava la mancata ammissione del credito di un professionista che aveva eseguito prestazioni relative a un concordato preventivo dichiarato inammissibile e seguito da fallimento.).
Cass. civ. n. 13214/2024
In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrata la consegna di aliud pro alio in relazione ad una fornitura di calcestruzzo in considerazione della sola minore resistenza rispetto a quello commissionato, pur non emergendo dalla motivazione il grado di incidenza della predetta minore resistenza sulla capacità del bene fornito di assolvere alle sue funzioni).
Cass. civ. n. 12842/2024
La parzialità dell'offerta reale, pur determinandone l'invalidità, non può comportare, di per sé, la risoluzione per inadempimento del rapporto giuridico in relazione al quale è stata fatta, essendo pur sempre necessario l'accertamento del requisito imprescindibile della sua gravità, da compiersi avendo riguardo alla natura della causa, all'interesse delle parti, alla loro condotta e alla corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1375 c.c..
Cass. civ. n. 8749/2024
In tema di condizione risolutiva, ove non si avveri l'evento futuro ed incerto in essa contemplato, il giudice deve prendere in considerazione le imputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e pronunciarsi sulla stessa.
Cass. civ. n. 4906/2024
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. non può ritenersi integrato in forza della mera divergenza tra l'ammontare del contributo al mantenimento complessivamente dovuto dall'imputato nel periodo in contestazione e le somme versate, dovendosi accertare l'esistenza di inadempimenti, in relazione alla scadenza mensile di ciascun versamento, di consistenza e durata idonee ad integrare il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha demandato al Giudice di rinvio di verificare l'esistenza di eventuali pagamenti integrali "medio tempore" eseguiti, in quanto determinativi della cessazione della permanenza del reato e, quindi, tali da incidere sul decorso del termine di prescrizione).
Cass. civ. n. 4245/2024
In caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, la tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l'azione "quanti minoris", posto che l'art. 1497 c.c. - nel ricordare l'applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale - non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'interesse dell'attore fosse stato manifestato attraverso una consentita graduazione delle domande che prevedeva, in via prioritaria, "la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno" e, in via subordinata, la risoluzione del contratto, cassando con rinvio la decisione di merito che aveva accolto la pretesa subordinata).
Cass. civ. n. 3897/2024
In tema di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica, ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso.
Cass. civ. n. 645/2024
In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.
Cass. civ. n. 36494/2023
A fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene.
Cass. civ. n. 36108/2023
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).
Cass. civ. n. 32898/2023
La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, si distingue sia dall'azione di adempimento (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione).
Cass. civ. n. 29610/2023
In tema di clausola penale, ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, il risarcimento è subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni, non operando conseguentemente la limitazione quantitativa prevista dalla clausola penale contrattualmente pattuita, di cui la parte non inadempiente non si sia avvalsa, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Cass. civ. n. 29450/2023
In tema di compravendita di beni mobili, la mancanza del certificato di qualità, contrattualmente previsto, rileva, ex art. 1497 c.c., sotto il profilo del difetto delle qualità promesse e dà all'acquirente il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento, dovendosi escludere che la mancanza della certificazione di qualità, ove non siano dimostrati specifici vizi della cosa, possa essere ritenuta di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
Cass. civ. n. 8220/2021
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di errato intervento chirurgico di riduzione del seno, aveva omesso di valutare l'importanza dell'inadempimento con riguardo al risultato estetico, limitandosi ad affermare che l'operazione non poteva reputarsi del tutto inutile perché aveva effettivamente prodotto, secondo le indicazioni della paziente, la riduzione della massa mammaria).
Cass. civ. n. 36918/2021
La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta; in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto.
Cass. civ. n. 12637/2020
Il divieto, posto dall'articolo 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento.
Cass. civ. n. 19706/2020
Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
Cass. civ. n. 23193/2020
In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo.
Cass. civ. n. 4511/2019
La speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione - la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine.
Cass. civ. n. 8924/2019
La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
Cass. civ. n. 12803/2019
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, comma 2, c.c., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 13827/2019
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.
Cass. civ. n. 32126/2019
La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno; ma ciascuno di tali diritti, configurandosi in termini di diversità ed autonomia rispetto a ciascun altro, può legittimamente costituire oggetto di rinuncia senza che, per ciò solo, gli effetti di tale rinuncia debbano automaticamente estendersi anche agli altri (nella specie, senza che la rinuncia all'azione esperita per ottenere il risarcimento dei danni comporti, "ipso facto", rinuncia all'azione di adempimento in forma specifica), a meno che l'atto abdicativo non si atteggi, in concreto, come rinuncia "tout court" a far valere tutti i diritti conseguenti al fatto dell'inadempimento della controparte.
Cass. civ. n. 14314/2018
Il giudice adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, può accogliere l'una e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti.
Cass. civ. n. 6675/2018
In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
Cass. civ. n. 15993/2018
La costituzione in mora di regola non è necessaria ai fini della risoluzione per inadempimento, salvo quando la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè su di un inadempimento non definitivo relativo ad una prestazione da eseguire al domicilio del debitore; in tali casi la mancata costituzione in mora prima del giudizio di risoluzione non impedisce l'esecuzione della prestazione, in deroga al principio generale dettato dall'art.1453, ultimo comma, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio instaurato da un professionista per il pagamento dell'onorario, aveva ritenuto sufficiente l'eccezione di inadempimento della cliente in mancanza della costituzione in mora e di una dichiarazione scritta del debitore di non volere adempiere, trattandosi di una prestazione da eseguire al domicilio del debitore).
Cass. civ. n. 16682/2018
La parte che chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c., può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia d'appello, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di una società la quale, agendo inizialmente in via monitoria per l'adempimento del contratto ed il pagamento del corrispettivo delle apparecchiature elettromedicali fornite ad un'azienda sanitaria provinciale, aveva successivamente optato per una "mutatio libelli", domandando la risoluzione del contratto ex art. 1453, comma 2, c.c., per inadempimento ascrivibile alla controparte contrattuale, chiedendo inoltre, quale conseguenza logica dell'inadempimento, anche il risarcimento dei danni subiti).
Cass. civ. n. 19914/2017
Dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi diretta ad accertare - con riferimento ad inadempimento anteriore - l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 l. fall., e può anche essere proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo.
Cass. civ. n. 24947/2017
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto non proposta la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario in quanto la parte aveva chiesto la restituzione del controvalore dell'investimento effettuato per il tramite dell'intermediario).
Cass. civ. n. 7108/2017
La rinuncia ad esercitare un diritto può risultare da fatti incompatibili con la volontà di avvalersene. In tal caso, al fatto diverso dalla dichiarazione espressa di rinunzia ad un diritto può essere attribuito valore di rinuncia tacita al medesimo diritto ove tra il fatto posto in essere e la volontà di esercitare il diritto sussista un rapporto di contraddizione. Ne consegue che ove una parte, in presenza dell'inadempimento dell'altra a lei noto, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere la risoluzione del contratto, deve ritenersi che essa abbia tacitamente rinunciato al diritto di domandarla, esprimendo la volontà che il contratto continui ad avere esecuzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, reiettiva della domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta dall'impresa appaltatrice in seguito a condotte inadempienti imputabili all'ente appaltante, in quanto, successivamente al loro accertamento, le parti avevano concluso uno schema di atto contrattuale aggiuntivo).
Cass. civ. n. 15641/2017
In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, in caso di accoglimento della sola domanda di risoluzione, con rigetto di quella risarcitoria sul presupposto - errato in diritto - della non imputabilità dell’inadempimento, il giudice di appello innanzi al quale sia impugnato unicamente il diniego del richiesto risarcimento non può esaminare la statuizione relativa al difetto di imputabilità dell’inadempimento e, conseguentemente, non può rigettare l’appello sulla domanda risarcitoria condividendo l’erronea affermazione del giudice di prime cure, ma deve decidere rilevando l’esistenza di un giudicato interno sul carattere imputabile dell’inadempimento, trattandosi di presupposto della pronuncia di risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 18932/2016
Nei contratti con prestazioni corrispettive, il giudicato formatosi sulla risoluzione del contratto per inadempienze reciproche di pari gravità non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità, ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra.
Cass. civ. n. 15461/2016
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la facoltà di "mutatio libelli" di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. si estende alla domanda consequenziale e accessoria di restituzione, purché la stessa sia stata proposta contestualmente o, in ogni caso, nel medesimo grado di giudizio rispetto alla domanda risolutoria.
Cass. civ. n. 2984/2016
Il giudice adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, può accogliere l'una e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti.
Cass. civ. n. 20408/2015
Nei contratti di durata, l'azione di risoluzione non è proponibile se la scadenza contrattuale, convenzionale o legale, sia già intervenuta, non potendosi provocare la cessazione di un rapporto già cessato; ove, peraltro, l'azione per la declaratoria della cessazione per intervenuta scadenza sia "sub iudice", la domanda di risoluzione è ancora proponibile in quanto condizionata all'esito negativo del giudizio di accertamento.
Cass. civ. n. 18320/2015
In tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto, sicché, ove manchi la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate. (in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata di rigetto delle contrapposte domande di risoluzione sulla valutata equivalenza degli inadempimenti del locatore e del conduttore di un locale adibito a bar-pizzeria con annessa sala giochi, il primo per non aver fornito locali idonei all'uso pattuito e aver omesso la fornitura di videogiochi, il secondo perché moroso nel pagamento dei canoni e per non aver stipulato una polizza fideiussoria ed assicurativa).
Cass. civ. n. 26907/2014
Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
Cass. civ. n. 8510/2014
La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.
Cass. civ. n. 4211/2014
Qualora il giudice d'appello rimetta al primo giudice la causa di risoluzione del contratto per inadempimento attesa la nullità della notifica della citazione introduttiva, la riassunzione del giudizio non fa retroagire alla data della citazione stessa il divieto di adempiere sancito dall'art. 1453, terzo comma, cod. civ., trattandosi di un effetto sostanziale della domanda, che presuppone la ricezione dell'atto da parte del destinatario, non rilevando, quindi, l'efficacia retroattiva della rinnovazione della notifica, prevista dall'art. 291 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 24564/2013
Il creditore, dopo aver promosso il giudizio per ottenere l'adempimento del contratto, può, in corso di causa, dichiarare che intende valersi della clausola risolutiva espressa, trattandosi di facoltà riconducibile allo "ius variandi" ammesso in generale dall'art. 1453, secondo comma, c.c..
Cass. civ. n. 20899/2013
Il divieto, sancito dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ., di richiedere l'adempimento del contratto quando sia stata domandata la risoluzione dello stesso non preclude anche la possibilità di formulare la richiesta in questione in via meramente subordinata rispetto all'altra.
Cass. civ. n. 14648/2013
Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienza reciproche, di pronunciare la soluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempire, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente, che con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
Cass. civ. n. 870/2012
Il secondo comma dell'art. 1453 c.c. deroga alle norme processuali che vietano la "mutatio libelli" nel corso del processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, ma tale deroga non si estende alla domanda ulteriore di risarcimento del danno consequenziale a quelle di adempimento e risoluzione, trattandosi di domanda del tutto diversa per "petitum" e "causa petendi" rispetto a quella originaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva statuito sulla domanda risarcitoria, per danni relativi al pagamento di oneri condominiali straordinari, avanzata dagli attori unitamente a quella di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare proposta nel corso di un giudizio inizialmente intentato per ottenere il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c., con connesso risarcimento da ritardo nel conseguimento del bene stesso).