Art. 1575 – Codice civile – Obbligazioni principali del locatore

Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [1177, 1617];
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto [1576, 1577, 1584];
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [1585, 1586].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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