Art. 1647 – Codice civile – Nozione

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative [1654, 2079].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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