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Art. 1648 — Casi fortuiti ordinari

Art. 1648 — Casi fortuiti ordinari

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico [ 1637 ], si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo [ 1654 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1941/1969

L’art. 1648 c.c. regola le sole modalità di pagamento del canone, attribuendo in proposito al giudice una facoltà discrezionale, ma non prevede alcuna deroga alla scadenza del pagamento e non influisce, quindi sulla sussistenza dell’inadempimento.

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