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Art. 1663 — Denuncia dei difetti della materia

Art. 1663 — Denuncia dei difetti della materia

L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12044/2010

In tema di appalto, se il difetto o l’inidoneità dei materiali forniti dal committente è tale da compromettere la regolare esecuzione dell’opera e viene scoperto quando questi non siano stati ancora del tutto impiegati, l’appaltatore, oltre a darne avviso al committente, ha l’obbligo di sospendere i lavori o, comunque, di non continuare ad utilizzare i materiali difettosi, essendo tenuto a proseguire comunque l’opera impiegando quei materiali soltanto se il committente non acconsenta a sostituirli ed insista per il loro impiego. 

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Cass. civ. n. 470/2010

L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.

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Cass. civ. n. 169/1996

In materia di appalto il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l’autonomia dell’appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nella esecuzione dell’appalto, le regole dell’arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l’altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richieda cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto.

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Cass. civ. n. 10580/1994

L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.

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Cass. civ. n. 1569/1987

La responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera (art. 1667 c.c.) non può essere aprioristicamente esclusa solo perché la materia sia stata fornita dal committente, in quanto l’art. 1663 c.c. fa obbligo all’appaltatore, quale tecnico dell’arte, di dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da costui fornita se essi si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne l’esecuzione. Tanto meno detta responsabilità può essere esclusa allorquando sia stato l’appaltatore, anche indirettamente, a fornire la materia e il committente si sia limitato a scegliere, tra vari tipi di materiale, tutti rientranti nella previsione contrattuale, quello da impiegare nella costruzione dell’opera a lui destinata.

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Cass. civ. n. 3638/1979

Il disposto dell’art. 1663 c.c., secondo cui l’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questi fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione, si applica anche qualora l’appaltatore utilizzi le opere predisposte dal committente. Pertanto, l’appaltatore, che abbia accettato senza riserve le opere predette, risponde dei danni derivati da vizi o da inidoneità di tali opere, anche se non si sia reso conto dei vizi o dell’inidoneità delle opere, poiché, avendo un ampio margine di discrezionalità e di autonomia nel compimento della sua prestazione tecnica per conseguire il risultato, deve sopportare il rischio connaturale al rapporto obbligatorio instaurato, nel caso che l’attività produttiva non lo consegua.

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