10 Gen Art. 1662 — Verifica nel corso di esecuzione dell’opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto [ 1454 ], salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2821/1999
In tema di factoring è opponibile al factor-cessionario da parte del debitore ceduto la risoluzione per inadempimento a norma dell’art. 1662, secondo comma c.c., avente efficacia ex tunc (nel caso di specie) la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato in termini generali il principio dell’inopponibilità della risoluzione del contratto di appalto al cessionario di crediti inerenti a tale rapporto, allorché quest’ultimo si sia estinto successivamente alla conoscenza o all’accettazione della cessione da parte del ceduto.
Cass. civ. n. 3239/1998
Gli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., che disciplinano la responsabilità dell’appaltatore sul presupposto della realizzazione e consegna dell’opera commessa, non escludono l’applicabilità della disciplina generale dei contratti in base alla quale, in caso di omessa ultimazione dei lavori, il committente, ai sensi dell’art. 1453, primo comma, c.c., può chiederne il completamento, indipendentemente dall’esercizio della facoltà — e non onere — del committente di controllare lo svolgimento dei lavori e di assegnare un termine per il rispetto delle condizioni stabilite, previsto dall’art. 1662 c.c., per consentire, all’inutile decorso di esso, di domandare la risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 9064/1993
L’art. 1662 c.c., il quale consente al committente di controllare l’esecuzione dell’opera nel suo svolgimento e di fissare all’appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformità ed ai difetti riscontrati, prevede una mera facoltà e non un onere a carico del committente, in quanto ha la sola funzione di consentirgli di provocare l’automatica risoluzione del contratto al momento dell’inutile compimento del decorso del termine. Ne consegue che il mancato esercizio di tale facoltà non comporta alcuna decadenza dal diritto di ottenere l’eliminazione dei difetti a lavori ultimati, la quale si verifica soltanto in caso di accettazione senza riserve dell’opera per i vizi palesi o di tardiva denuncia dopo la consegna dell’opera per i vizi occulti.
Cass. civ. n. 2653/1993
In tema di appalto, il particolare rimedio risolutorio previsto dall’art. 1662 comma secondo c.c. oltre a costituire una deroga alla norma generale sulla risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c. perché si riferisce ad una obbligazione in corso di attuazione, differisce da quello previsto per il caso di inadempimento finale dall’art. 1668 comma secondo c.c., perché la risoluzione è ammessa anche quando l’opera non sia del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi anche quando l’inadempimento sia temporaneo e di scarsa importanza e si presenti pertanto solo allo stato di pericolo.
Cass. civ. n. 6218/1992
Nel contratto di appalto, il committente ha diritto, ai sensi dell’art. 1662 c.c., di controllare e sorvegliare a proprie spese lo svolgimento dei lavori scegliendo non solo i tempi ed i modi della verifica ma anche le persone attraverso cui effettuarla senza che l’appaltatore possa limitare questi diritti, richiedendo che la verifica sia eseguita da particolari categorie di esperti. Pertanto, incorre nell’inadempimento legittimante la risoluzione del contratto l’appaltatore che si oppone alla verifica della esecuzione dell’opera di costruzione di una imbarcazione (nella specie, da diporto) pretendendo che essa sia affidata a tecnici del Registro Navale, il cui potere di controllo tecnico delle costruzioni marittime per fini di tutela degli interessi pubblici connessi alla sicurezza della navigazione (ai sensi dell’art. 235 c.n.) non esclude o limita i poteri di controllo e verifica che, per altri fini, spettano al committente dell’opera.
Cass. civ. n. 316/1982
Tanto nel contratto d’appalto, quanto in quello d’opera colui che si è obbligato a compiere l’opera non solo deve portare l’incarico a termine a regola d’arte,ma deve anche e quanto meno controllare che il lavoro eseguito sia idoneo al raggiungimento del risultato voluto.
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