Art. 1665 – Codice civile – Verifica e pagamento dell’opera
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta [1666].
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1576/2025
In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto integrata l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto).
Cass. civ. n. 32512/2023
In tema di appalto, la previsione di cui all'art. 1665, comma 5, c.c. - secondo cui il diritto dell'appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l'accettazione dell'opera da parte del committente -, è derogabile dalle parti le quali, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente.
Cass. civ. n. 26323/2023
In tema di contratto di appalto, la condotta di occultamento del vizio da parte dell'appaltatore, rilevante ex art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che questo sia preesistente alla verifica (o all'accettazione dell'opera), perché altrimenti non potrebbe essere intenzionalmente nascosto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in violazione di tale principio, aveva parificato l'occultamento delle scelte esecutive all'occultamento dei vizi causati da quelle scelte, non ancora sussistenti al momento del collaudo e, pertanto, da denunciare al momento della loro manifestazione).
Cass. civ. n. 15925/2023
In tema di appalto, sebbene lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto.
Cass. civ. n. 8038/2023
Nel contratto di noleggio a freddo a cui, alla stregua della sua natura, funzione e oggetto sono analogicamente applicabili le norme sull'appalto di servizi ad esecuzione continuata, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.
Cass. civ. n. 7593/2023
In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera.
Cass. civ. n. 7593/2023
In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera.
Cass. civ. n. 8038/2023
Nel contratto di noleggio a freddo a cui, alla stregua della sua natura, funzione e oggetto sono analogicamente applicabili le norme sull'appalto di servizi ad esecuzione continuata, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.
Cass. civ. n. 12483/2022
Il diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 c.c., è un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente.
Cass. civ. n. 9783/2020
La stipula di un formale contratto di appalto con un'impresa artigiana, nella vigenza degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, impone la riqualificazione dello stesso quale rapporto di lavoro c.d. parasubordinato in presenza dei requisiti di continuazione, coordinazione e svolgimento di attività prevalentemente personale, senza che possa assumere rilievo assorbente il "nomen iuris" utilizzato a fronte di un accertamento fattuale che escluda anche la sussistenza di un'organizzazione di impresa; pertanto, in carenza del progetto, opererà l'automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 69 del predetto decreto, con conseguente applicazione di tutte le garanzie del lavoro dipendente anche sotto il profilo assicurativo e contributivo. (Nella specie, era stato accertato che l'attività era stata prestata da artigiani piastrellisti, senza avvalersi di alcun collaboratore ed utilizzando attrezzature minime, lavorando con continuità esclusivamente in favore della società ricorrente, unica loro committente per l'intero periodo di causa e soltanto a carico della quale essi avevano emesso fatture).
Cass. civ. n. 10452/2020
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia).
Cass. civ. n. 23556/2020
In tema di appalto privato, il principio secondo cui il prezzo non è esigibile se il committente riceve l'opera con riserva presuppone, per la sua applicabilità, che la riserva sia giustificata, cioè è applicabile in quanto l'opera presenti realmente i vizi rilevanti, ma se, a verifica eseguita, si accerta che l'opera non presentava i vizi denunciati, il pagamento del prezzo non può più essere differito con l'eccezione di inesatto adempimento, ma deve seguire senza ulteriore indugio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al corrispettivo sull'assunto che, essendo mancata l'accettazione del committente, il credito dell'appaltatore per il pagamento del prezzo era divenuto esigibile solo a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inesistenza dei vizi e delle difformità eccepite dal committente).
Cass. civ. n. 11/2019
In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo.
Cass. civ. n. 13224/2019
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". I soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.
Cass. civ. n. 23948/2019
Non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la responsabilità dell'autore del danno a norma dell'art. 1227 c.c., nel comportamento del committente che non si sia sostituito all'appaltatore nell'esecuzione di opere atte a limitare le conseguenze dei gravi difetti dell'opera oggetto di appalto.
Cass. civ. n. 21517/2019
Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2014).
Cass. civ. n. 27640/2018
In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato.
Cass. civ. n. 26338/2016
In tema di appalto di opere pubbliche, la garanzia per l’esperimento dei rimedi di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., riguardo a vizi e difetti rivelatisi contemporaneamente al suo esperimento, spiega la propria efficacia solo dopo l’approvazione del collaudo secondo le forme sancite, in via imperativa, dal r.d. n. 350 del 1895, applicabile “ratione temporis”, sicché è solo dall’esito del collaudo che prendono corpo e significato sia la tematica dell’accettazione dell’opera, che quella di un’eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell’azione volta ad invocare la garanzia per questi ultimi. Ciò, del resto, si spiega in ragione del fatto che la ricognizione dello stato delle opere pubbliche da parte della P.A. non è riducibile alla percezione che di esso possa avere un qualsiasi soggetto che rivesta una carica pubblica nell’amministrazione committente, ma solo all’acquisizione formale nell’ambito del procedimento amministrativo previsto dalla legge.
Cass. civ. n. 2307/2016
Il contratto di appalto di opera pubblica si considera ultimato solo a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale la P.A. può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata regolarmente eseguita, e che è indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante, mentre resta estraneo, e non rileva, il momento della consegna, come disciplinato, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 c.c.. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva valorizzato, quale prova del completamento di un tale contratto, la mancanza di specifiche eccezioni della P.A. circa la sua regolare esecuzione - che evocava una sorta di accettazione tacita - e l'emissione della fattura, benché il collaudo non fosse stato effettuato).
Cass. civ. n. 4051/2016
In tema di appalto, l'accettazione dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa; l'accettazione, invece, è un atto negoziale che esige che il committente esprima, anche per "facta concludentia" il gradimento dell'opera stessa e che comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto vi fosse accettazione per le sole circostanze della mancata doglianza circa l'effettuazione dei lavori, del pagamento di acconti sul prezzo, e del rinvio del collaudo).
Cass. civ. n. 8874/2014
In tema di appalto di opere pubbliche, il verbale di ultimazione dei lavori e la consegna delle chiavi trasferiscono al committente sia il possesso dell'opera sia il conseguente onere di custodia, senza che sia anche necessario il collaudo (o il rilascio del relativo certificato), che costituisce l'atto formale indispensabile ai soli fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da responsabilità l'appaltatore con riferimento agli atti vandalici subiti dall'opera pubblica in epoca successiva alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori, con liquidazione del saldo e consegna delle chiavi, nonché all'esecuzione del collaudo, ma prima che fosse emesso il certificato).
Cass. civ. n. 26365/2013
In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione.
Cass. civ. n. 19146/2013
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.
Cass. civ. n. 15711/2013
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Cass. civ. n. 6009/2012
In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato.
Cass. civ. n. 15013/2011
All'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della "consegna" dell'opera (cosa come conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ.), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente, istantaneo, il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto "accettante", il coevo insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve. A tale riguardo, infatti, l'appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "consegna" dell'opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi. Né, alla consegna dell'opera pubblica prima del collaudo è applicabile la presunzione di cui all'art. 1665, quarto comma, cod. civ., giacché la consegna di un'opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica essendo il solo collaudo l'atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera stessa da parte della pubblica amministrazione.
Cass. civ. n. 106/2011
In tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti; tuttavia, gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta.
Cass. civ. n. 13075/2010
Nei contratti di appalto, l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge, a mente dell'art. 1665, ultimo comma c.c., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, può ritenersi avvenuta soltanto all'esito del collaudo dell'opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l'appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione.
Cass. civ. n. 21599/2010
In tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, c.c.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell'esecuzione dell'opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l'opera già compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa ed in proporzione all'intero prezzo pattuito, ove l'appaltante ceduto non l'abbia in precedenza accettata nei confronti dell'imprenditore "in bonis", non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all'art. 1672 c.c., operando essi in base ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell'appaltatore (art. 81 legge fall.) rileva un evento di natura personale.
Cass. civ. n. 5131/2007
In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sè la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera.
Cass. civ. n. 7057/2004
In tema di appalto, l'art. 1655 c.c. comma 4 secondo cui presupposti dell'accettazione tacita dell'opera sono soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso pur in assenza di verifica, configura un'ipotesi di presunzione legale che deve essere tenuta distinta dai casi di presunzione hominis in cui indipendentemente dalla «consegna senza riserva », l'accettazione dell'opera viene desunta da comportamenti concludenti, che presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente dimostrino in modo inequivocabile il suo gradimento da parte del committente.
Cass. civ. n. 11594/2004
In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera — a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. — ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 c.c. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito essendo divenuto liquido ed esigibile — produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c. (La Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha ritenuto erronea la liquidazione dei rispettivi crediti-debiti fra le parti compiuta dai giudici di appello, rilevando che mentre la somma riconosciuta a favore del committente a titolo di esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi dell'opera non era stata rivalutata con riferimento al momento della decisione, il credito dell'appaltatore, dal quale era stato defalcato il suddetto importo, era stato rivalutato con decorrenza dalla consegna dei lavori e sulla somma rivalutata erano stati riconosciuti gli interessi legali).
Cass. civ. n. 7260/2003
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita ) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso ) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia ) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Cass. civ. n. 12981/2002
In tema di appalto, l'accettazione dell'opera da parte del committente è atto ontologicamente diverso da quelli della verifica e del collaudo, attesane la natura di vera e propria manifestazione di volontà negoziale, e da essa soltanto (che può risultare tanto espressa quanto tacita ) deriva la liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per i vizi.
Cass. civ. n. 12931/2002
In tema di appalto, l'accettazione dell'opera da parte del committente è atto ontologicamente diverso da quelli della verifica e del collaudo, attesane la natura di vera e propria manifestazione di volontà negoziale, e da essa soltanto (che può risultare tanto espressa quanto tacita) deriva la liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per i vizi.
Cass. civ. n. 7242/2001
Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazioni sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico, come l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita ad opera d'arte.