Cass. civ. n. 7057 del 14 aprile 2004

Testo massima n. 1


In tema di appalto, l'art. 1655 c.c. comma 4 secondo cui presupposti dell'accettazione tacita dell'opera sono soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso pur in assenza di verifica, configura un'ipotesi di presunzione legale che deve essere tenuta distinta dai casi di presunzione hominis in cui indipendentemente dalla «consegna senza riserva », l'accettazione dell'opera viene desunta da comportamenti concludenti, che presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente dimostrino in modo inequivocabile il suo gradimento da parte del committente.

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