Art. 1693 – Codice civile – Responsabilità per perdita e avaria

Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria [1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario [1218].

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se spedisci merci o viaggi, stai comunque concludendo un contratto di trasporto, anche quando non ci pensi.
  • Il vettore risponde della perdita o del danno alla merce, salvo cause a lui non imputabili.
  • I termini per contestare sono brevissimi: se non agisci subito, perdi il diritto al risarcimento.
  • Nel trasporto di persone, il vettore risponde dei danni al passeggero senza che sia necessario provare la colpa.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 36270/2023

Poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto.

Cass. civ. n. 32166/2023

La Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in Italia con la l. n. 1621 del 1960) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia equiparata al dolo dalla legge dello Stato del giudice adito, di modo che, in virtù del principio per cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza, da parte di costui o dei suoi dipendenti o preposti, dovendosi, peraltro, accertare tale responsabilità in concreto, senza che possa invocarsi la presunzione del minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento del vettore, tenuto conto che la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, disposta dalla citata Convenzione, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale e, come tale, insuscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito nel senso dell'impossibilità di desumere la colpa grave del vettore dalla mera circostanza che la merce fosse andata perduta a seguito di un incidente stradale occorso al sub-vettore).

Cass. civ. n. 12420/2020

In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l'accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un'eventuale condotta colposa del trasportatore). (Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 06/04/2018).

Cass. civ. n. 12708/2019

In tema di trasporto marittimo, in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l'azione cartolare contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso. Peraltro, in quest'ultima eventualità, la legittimazione all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito della richiesta di riconsegna della detta merce. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto che l'avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell'ordine, impartito al capitano della nave, di consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad esercitare l'azione causale dal mittente al destinatario). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/11/2016).

Cass. civ. n. 20756/2009

In tema di contratto di trasporto, qualora il vettore, al di fuori dell'ipotesi di trasporto cumulativo, si avvalga di altro vettore con cui stipuli un contratto di subtrasporto, non sussiste responsabilità solidale dei diversi vettori per l'esecuzione del trasporto.

Cass. civ. n. 15589/2007

In tema di trasporto marittimo di merci mediante containers con clausola « full containers loadsaid to contain» va esclusa — a prescindere da qualsiasi eventuale riserva inserita nella polizza di carico — la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna, allorché risulti provato che i contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od analoghi sistemi), la cui integrità sia stata constatata all'arrivo. Tale prova è sufficiente a superare la presunzione di colpa contrattuale di cui all'art. 1693 c.c.

Cass. civ. n. 14835/2007

Nel trasporto marittimo di merci, qualora il vettore abbia assunto la piena responsabilità ex recepto relativamente non solo al contenitore che si sia obbligato a trasportare a destinazione, ma anche in relazione alla merce in esso contenuta ed al suo peso (quale risultante, nella specie, dalle polizze di carico), egli risponde della eventuale sottrazione anche parziale della merce, verificatasi dopo la presa in carico e prima della consegna di essa al destinatario e risultante dalla differenza di peso del container all'arrivo.

Cass. civ. n. 17478/2007

In tema di contratto di trasporto, la rapina in sé stessa non integra il caso fortuito di cui all'art. 1693 c.c. ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l'evento era, in definitiva, inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell'art. 1176, comma secondo c.c. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto, escludendo il caso fortuito, che una rapina, avvenuta in un deposito ove il vettore custodiva le merci consegnategli per il trasporto, fosse evento prevedibile ed evitabile, e ne ha censurato la motivazione, ritenendola insufficiente ed apodittica, non avendo analizzato dettagliatamente le caratteristiche del deposito, la ricorrenza di eventi criminosi dello stesso tipo nella medesima zona e con riguardo ad immobili aventi destinazioni analoghe, né indicato la fonte probatoria da cui aveva attinto l'affermazione secondo cui nel deposito fosse abitualmente custodita merce del valore indicato, né chiarito la differenza tra il sistema di allarme antirapina, di cui il deposito era privo, e quello antifurto, di cui era invece dotato).

Cass. civ. n. 17398/2007

Al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate. (Nella fattispecie la rapina era avvenuta in ora notturna, in area di sosta isolata, dopo poco tempo dall'inizio del viaggio a causa della stanchezza e del sonno sopravvenuto all'autista, partito in condizioni fisiche inadeguate e senza l'ausilio di un secondo; la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in tal caso, aveva escluso la responsabilità del vettore).

Cass. civ. n. 24209/2006

In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore, stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.

Cass. civ. n. 4652/2005

In tema di trasporto di cose, una volta provato il buono stato di conservazione della merce alla consegna al vettore, il deterioramento della stessa al momento della relativa riconsegna al destinatario può essere provato in via presuntiva in base alla circostanza della tempestiva denuncia fattane da quest'ultimo al mittente e della immediata contestazione di questi al vettore, incombendo a colui — mittente o destinatario — che contro il vettore agisce dare la prova della quantità, della qualità e dello stato delle cose all'atto del relativo affidamento al medesimo in custodia, cosa da potersi, nel successivo momento della riconsegna, dal confronto dedurre che il deterioramento è intervenuto nel corso del trasporto. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che, vertendosi in un caso in cui le cose affidate per il trasporto erano costituite da supporti magnetici — cosiddetto floppy disk —, aveva considerato insussistente la lamentata cancellazione — per effetto o nel corso del trasporto — dei dati ivi impressi con conseguente sopravvenuta inidoneità dei medesimi alla specifica utilizzazione loro propria, in difetto della prova da parte del ricorrente che le informazioni di cui lamentava la perdita fossero nei dischetti effettivamente presenti e leggibili al momento della relativa consegna al vettore).

Cass. civ. n. 18235/2003

Nel contratto di trasporto, per integrare l'esimente del caso fortuito prevista dall'art. 1693 c.c. non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico, con la precisazione che — attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli — la semplice denuncia di essere vittima di una rapina non è di regola sufficiente ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita della merce trasportata; la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituiscono comunque oggetto di un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 11004/2003

In tema di trasporto di cose, allorché il vettore adduca, come causa di esonero dalla responsabilità per l'avvenuta consegna della merce trasportata a persona diversa dal destinatario, l'attività truffaldina di terzi a suo danno, che lo abbia indotto in errore circa l'identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla positiva dimostrazione che l'errore, determinato dall'altrui artificio o raggiro, non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza e con la puntuale esecuzione del contratto, che comprendono, tra l'altro, il pronto avviso al destinatario ai sensi del secondo comma dell'art. 1687 c.c., nonché l'obbligo di chiedere immediatamente istruzioni al mittente nel caso di impedimenti anche temporanei nell'esecuzione del trasporto (art. 1686 c.c.), atteso che il difetto di diligenza del vettore, persona offesa del reato di truffa, impedisce di individuare, nell'evento dedotto, i requisiti (necessari per il superamento di quella presunzione) della imprevedibilità e della inevitabilità.

Cass. civ. n. 1712/2000

In caso di furto delle cose trasportate, il vettore, tenuto all'obbligo di custodia non può essere esonerato dalla responsabilità per la perdita delle cose consegnategli per il solo fatto d'essersi avvalso dell'ausilio di terzi che esercitano professionalmente un'attività di vigilanza, ma deve provare che l'opera resa da costoro ha potuto essere a sua volta superata grazie ad un comportamento minaccioso o violento. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del vettore in un caso in cui l'autotreno utilizzato per il trasporto era stato sottratto, senza usare violenza o minaccia, in un'area di parcheggio custodita da un servizio di vigilanza).

Cass. civ. n. 6468/2000

In tema di trasporto marittimo di merci mediante containers, la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna rispetto ai quantitativi che risultino imbarcati, può essere esclusa, a prescindere da eventuali riserve inserite nella polizza di carico, solo dietro dimostrazione che detti contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od altri analoghi sistemi di sicurezza), la cui integrità sia stata constatata all'arrivo, trattandosi di prova necessaria per superare la presunzione di colpa contrattuale del vettore medesimo, ovvero dei suoi dipendenti o preposti.

Cass. civ. n. 8755/1998

Nel contratto di trasporto di cose, il dubbio sull'esecuzione della prestazione da parte del vettore si risolve in mancata esecuzione di questa e spetta al vettore dimostrare che la prestazione è stata eseguita esattamente o che non è possibile eseguirla per causa a lui non imputabile.

Cass. civ. n. 10201/1998

In materia di trasporto marittimo, la clausola Full container load - Said to contain , in virtù della quale il vettore riceve il contenitore (container) già riempito e sigillato dal mittente, non esonera il vettore dal controllare il peso del contenitore. Ne consegue che, qualora all'arrivo della merce a destinazione si verifichi una divergenza tra la quantità di merce indicata sulla polizza di carico e quella rinvenuta all'interno del container, il vettore risponde dell'ammanco ai sensi degli artt. 1693 c.c. e 422 c.n., a meno che non fornisca la prova che sulla polizza di carico era stata indicata una quantità di merce superiore a quella effettivamente caricata.

Cass. civ. n. 5262/1998

L'omessa indicazione dell'elevato valore della merce trasportata, può determinare l'esclusione dell'obbligo del vettore di adottare una cautela particolare nel custodirla, perché il suo comportamento va valutato in concreto, e quindi esonerarlo da responsabilità, se il fatto è avvenuto imprevedibilmente e inevitabilmente. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato l'esclusione della responsabilità del vettore, rapinato di un dipinto, di cui ignorava il rilevante valore, mentre sostava per dormire in una piazzola isolata, ma solitamente frequentata da altri automobilisti, senza aver azionato gli allarmi antifurto).

Cass. civ. n. 5078/1997

Qualora un soggetto, abbia stipulato, con l'altro contraente, un negozio di subtrasporto (e non di trasporto in proprio, quale mittente, ovvero di trasporto per altri, quale spedizioniere), egli assume sempre, rispetto al subvettore, la posizione contrattuale di mittente — non destinatario delle cose trasportate, con conseguente, assoluta carenza di legittimazione, in capo al medesimo, all'esperimento dell'azione contrattuale ex art. 1693 c.c., azione che, per effetto della riconsegna delle cose trasportate, spetta, in via esclusiva, al destinatario delle res. .

Cass. civ. n. 622/1995

Considerato che, ai sensi dell'art. 1693, commi 2 e 3, c.c., il vettore può vincere la presunzione di responsabilità su di lui gravante per i danni alle cose consegnategli per il trasporto e da lui accettate senza riserve dimostrando che i danni sono conseguenza di un vizio non apparente dell'imballaggio predisposto a cura del mittente, e che, d'altra parte, il vettore, oltre ad avere l'onere della verifica esterna del contenitore, è tenuto, se del caso, in relazione alle specifiche circostanze, ad assumere informazioni sui sistemi e sul materiale usato per assicurare la consistenza dell'involucro ed eventualmente a vigilare sulle operazioni di carico, il giudice di merito deve indagare, ove se ne prospetti la rilevanza, su tutti detti elementi, anche facendo ricorso alla prova testimoniale. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato per violazione di legge e difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che, in relazione al trasporto su autocarro di tre «sgrigliatrici», del complessivo peso di dodici tonnellate, imballate in casse che erano cadute dal veicolo in corrispondenza di una curva, aveva ritenuto la responsabilità del vettore senza avere prima ammesso la prova testimoniale da lui chiesta allo scopo di dimostrare la non idoneità della legatura della merce all'interno delle casse, per il ritenuto carattere valutativo della prova, escluso invece dalla Suprema Corte, perché la stessa era volta alla descrizione dello stato della legatura dei macchinari).

Cass. civ. n. 6841/1993

L'esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento della merce da luogo e a luogo, ma comprende altresì l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che sussiste, a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate — l'obbligo di conservarle e custodirle fino alla loro consegna al destinatario e la relativa responsabilità ex recepto: in particolare in tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto aereo, che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario, sicché l'azione di quest'ultimo (e dell'assicuratore in via di surrogazione) proponibile in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina propria del contratto di trasporto, non di quello di deposito, anche se la perdita si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna.

Cass. civ. n. 4728/1992

Il vettore, che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio altro contratto, assume la qualità di submittente nell'ambito di un contratto di subtrasporto, e, pertanto, in caso di perdita delle cose, può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 13281/1991

Con riguardo ad ammanchi di merci, verificatisi in trasporto nell'ambito del quale il vettore si sia avvalso per un tratto del viaggio di un subvettore, e qualora il giudice di primo grado li abbia condannati in solido al risarcimento dei danni in favore del destinatario, condannando altresì il subvettore a manlevare il vettore in base al contratto di subtrasporto, l'appello, che detto subvettore abbia proposto al solo fine di opporre estinzione per prescrizione del credito del danneggiato, non può implicarne la liberazione da detto obbligo di manleva, considerato che l'obbligo medesimo discende da un rapporto distinto, non da regresso nel rapporto fra debitori solidali, e, quindi, si sottrae alle disposizioni dell'art. 1310, ultimo comma, c.c., inerenti alla perdita del regresso da parte del condebitore che abbia rinunciato alla prescrizione.

Cass. civ. n. 10533/1991

Il vettore che si serve di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta, e non di regresso, nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto (al subvettore) la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso.

Cass. civ. n. 453/1987

La responsabilità ex recepto del vettore per la perdita o l'avaria della cosa consegnatagli non è esclusa dalla mancata prova, da parte del destinatario proprietario del bene, di aver sostituito la cosa perduta od avariata con altra o di avere sostenuto una spesa a tal fine, rappresentando detta perdita od avaria di per sé un danno da calcolarsi secondo i criteri fissati dall'art. 1696 c.c.

Cass. civ. n. 6892/1987

La presunzione di responsabilità a carico del vettore, stabilita dall'art. 1693 cod. civ nel caso di perdita od avaria delle cose trasportate, può essere superata soltanto se il vettore fornisca la specifica prova che il danno è dovuto ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che sia derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, ovvero dal fatto del destinatario o del mittente, ivi comprese le operazioni di carico quando ad esse abbia provveduto il mittente medesimo. .

Cass. civ. n. 1227/1984

Nell'esecuzione del contratto di trasporto di cose, l'art. 1693 cod. civ pone a carico del vettore la presunzione di responsabilità per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, che può essere superata soltanto mediante la prova, incombente sul vettore medesimo, che la perdita o l'avaria, oltre che nelle altre ipotesi previste dalla norma (natura o vizi delle cose trasportate o del loro imballaggio e fatto del mittente o del destinatario), è derivata da caso fortuito, comprensivo della forza maggiore o del fatto del terzo, i quali sono configurabili, come eventi escludenti la responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza rapportato alle modalità dell'evento ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile od al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della corte di merito che aveva ritenuto non potersi ravvisare caso fortuito, escludente la responsabilità del vettore, nel furto di un dipinto trasportato su un autofurgone, avvenuto mentre il furgone era stato lasciato incustodito dall'autista in una strada cittadina, anche se chiuso con un lucchetto, poi agevolmente forzato dal ladro).

Cass. civ. n. 6272/1980

Nell'ipotesi di contratto di trasporto con subtrasporto — che ha luogo quando il vettore s'impegna ad eseguire il trasporto per l'intero percorso avvalendosi in tutto o in parte dell'opera di un subvettore, con il quale conclude altro contratto di trasporto, cui il mittente originario resta estraneo — si hanno due contratti di trasporto che, pur collegati funzionalmente, operano in maniera indipendente. Ne consegue che, nell'ambito del secondocontratto, il subtrasportatore è tenuto alla responsabilità ex recepto verso il rispettivo mittente (che ha la qualità di vettore nel primo contratto) e al relativo onere di fornire la prova liberatoria, ove da costui sia convenuto in giudizio con l'azione di regresso.

Cass. civ. n. 4448/1978

In tema di responsabilità del vettore, la presunzione che le cose trasportate non presentino vizi apparenti d'imballaggio — operante, ai sensi dell'art. 1693, secondo comma, c.c., se il vettore accetti le cose da trasportare senza riserve — non può esser vinta da prova contraria. Diversamente, infatti, non sussisterebbe alcuna differenza tra l'ipotesi di vizi d'imballaggio apparenti e vizi non apparenti, e la citata norma sarebbe inutile.

Cass. civ. n. 4696/1976

A norma dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, salvo che fornisca la specifica prova che il danno ed il conseguente inadempimento siano dovuti ad un evento a lui non imputabile o a caso fortuito. Dal rigore con cui è disciplinata tale responsabilità, basata sui principi del receptum, si desume che il vettore risponde anche del danno che, pur non essendo da lui materialmente cagionato, sia comunque ricollegabile alla sua negligenza o alla non puntuale adempienza. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto la responsabilità del vettore, per avere omesso di richiedere la proroga di validità della bolletta di legittimazione di una partita di caffè, ai sensi dell'art. 4, L. 26 maggio 1966, n. 344, con il conseguente sequestro della merce da parte della finanza e, nelle more del procedimento penale, la successiva perdita per avaria della stessa merce. La Suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. civ. n. 3885/1975

La responsabilità del vettore per le cose trasportate non può ritenersi limitata all'attività di trasferimento della cosa da luogo a luogo, ma si estende a tutte le attività accessorie che ne costituiscono la necessaria e naturale integrazione per raggiungere il fine pratico cui è preordinato l'adempimento dell'obbligazione principale, e viene meno solo con la consegna al destinatario. Solo con detta consegna viene meno, altresì, il dovere di conservazione e di custodia che incombe al vettore, salva, nel caso di mancata collaborazione del destinatario, l'applicazione della norma dell'art. 1686 c.c., che prevede l'obbligo di chiedere istruzioni al mittente e di provvedere alla custodia delle cose consegnategli.

Cass. civ. n. 3438/1971

Ai sensi dell'art. 1693 c.c. e del correlativo art. 27 della Convenzione Internazionale Merci, approvata a Berna il 25 ottobre 1952, e ratificata in Italia con la L. 28 maggio 1955, n. 916; il vettore è responsabile ex recepto della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa stessa o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Ciò implica una presunzione di responsabilità che non si discosta dalla regola fondamentale dettata dall'art. 1218 c.c., relativamente alla responsabilità del debitore e che presuppone sotto il profilo subiettivo, un adempimento colposo generico, e cioè un comportamento negligente, imprudente o contrario a norme regolamentari. Essendo sufficiente ad integrare la presunzione della responsabilità del vettore il concorso del solo, estremo della colpa normale, devesi dedurne l'estraneità a tale sistema del concetto della colpa grave, anche perché per la legge ferroviaria citata la colpa grave rappresenta un elemento costitutivo di più rilevanti effetti (pagamenti del doppio delle indennità massime previste per le inadempienze vettoriali generiche). In tal caso, come si verifica con la situazione risarcitoria contemplata dall'art. 1225 c.c., (inadempimento dovuto a dolo del debitore), rivive la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c., in ordine alla prova, secondo cui spetta a chi chiede l'attuazione della volontà della legge, in relazione a un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, di provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e cioè le condizioni della pretesa. .

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale