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Art. 1692 — Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

Art. 1692 — Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario [ 2951 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12125/2003

Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che, ove il mittente abbia prescritto l’accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione — costituente un’obbligazione accessoria — è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell’assegno, a norma dell’art. 1692 c.c.

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Cass. civ. n. 16572/2002

In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore è obbligato ad esigere il prezzo della merce trasportata, dal destinatario cui esegue la consegna. In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore incaricato di riscuotere il prezzo della merce trasportata, che, secondo le istruzioni del mittente, riceva un assegno con l’attestazione di «benefondi» senza compiere alcun accertamento, (agevole o meno che esso sia), per verificare la copertura dell’assegno o la genuinità dell’attestazione non incorre in responsabilità, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assegno o l’attestazione siano grossolanamente contraffatti, giacché in quest’ultimo caso il vettore è comunque tenuto a sospendere la riconsegna della merce e ad informare il mittente al fine di ricevere ulteriori istruzioni.

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Cass. civ. n. 9294/2002

Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa è gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda l’attuazione di un credito pecuniario del mittente e risponde verso di lui dell’importo di tali assegni; l’azione esercitata dal mittente nei confronti del vettore per ottenere il pagamento degli assegni è un’azione di condanna all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dall’art. 1224 c.c., a norma del quale la somma dovuta è aumentata di interessi legali dal giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda spetta di allegare e provare il concreto maggior danno subito, con conseguente onere del giudice di motivare in ordine all’accertamento e all’entità del danno riconosciuto.

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Cass. civ. n. 7195/2000

Quando il vettore o lo spedizioniere consegna la merce al destinatario senza uniformarsi alle istruzioni ricevute relativamente alla riscossione del prezzo, a norma dell’art. 1692 c.c. non costituisce onere del mittente che agisce contro il vettore o lo spedizioniere provare di non aver ricevuto il pagamento, essendogli sufficiente provare l’esistenza del mandato ed il suo inadempimento, senza che la suddetta norma possa essere perciò sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché il vettore o lo spedizionieri convenuti in giudizio dal mittente possono sempre provare che il destinatario ha tuttavia pagato al mittente, ovvero, eventualmente, chiamare il destinatario in giudizio chiedendo l’accertamento sul fatto che egli abbia o meno pagato e proponendo, per il caso di accertamento negativo, condanna dello stesso in proprio favore, come consentito dallo stesso art. 1692 citato.

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Cass. civ. n. 8935/1998

L’obbligazione accessoria che il vettore assuma nei confronti del mittente di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, comporta che se quegli non è stato autorizzato ad avvalersi perciò della collaborazione di terzi, non necessaria per la natura dell’incarico, deve assicurarne l’adempimento con la propria organizzazione, altrimenti è responsabile dell’operato del sostituto ai sensi dell’art. 1717 c.c.

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Cass. civ. n. 6223/1991

Il vettore il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del contratto di trasporto, e non provveda ad informare il mittente delle difficoltà di esazioni, nel caso in cui il destinatario non paghi i crediti derivanti dal trasporto e gli assegni da cui la cosa sia gravata, perde l’azione verso il mittente per i crediti in questione e risponde contrattualmente nei confronti del mittente stesso almeno per un importo pari agli assegni non riscossi, salvo che dia la prova che da tale sua inadempienza non sia derivato alcun danno al mittente.

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Cass. civ. n. 2859/1990

Nelle ipotesi in cui il creditore-attore intenda riversare su di un terzo, legato a lui da un distinto rapporto contrattuale, la responsabilità del danno patrimoniale sofferto in dipendenza del mancato adempimento di un’obbligazione di pagamento incombente, per differente titolo, su un debitore diverso dal convenuto, mancando l’identità tra soggetto inadempiente all’obbligazione e soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivate nel patrimonio dell’attore dall’altrui inadempienza, l’onere probatorio a carico di questi concerne non soltanto l’esistenza dei titoli costituenti la fonte dell’obbligo del convenuto e del terzo, ma anche la duplice circostanza che dall’inesatta o mancata prestazione del convenuto sia derivata l’inadempienza del terzo al proprio obbligo di pagamento e che quest’ultima sia stata causa del danno, di cui si domanda il risarcimento. (In base a questo principio, la Corte di cassazione ha affermato che il venditore della merce che, per la consegna, dia incarico ad uno spedizioniere, che non segua le istruzioni ricevute e non faccia si che il prezzo sia esatto al momento della consegna, non può limitarsi a dedurre l’inadempimento dello spedizioniere alle istruzioni ricevute, ma deve provare la esistenza ed entità del danno derivatogliene).

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Cass. civ. n. 1327/1984

In tema di responsabilità del vettore nei confronti del mittente come disciplinata dall’art. 1692 cod. civ., a differenza dei crediti propri del vettore verso il mittente, derivanti dal contratto di trasporto (nel quale il mittente stesso assume la posizione di stipulante), gli «assegni» costituiscono invece i crediti del mittente verso il destinatario, derivanti da titolo diverso dal trasporto (nella specie, da compravendita): conseguentemente il vettore che assume, con contratto accessorio a quello di trasporto, l’obbligo di esigere dal destinatario, al quale esegue la riconsegna, gli assegni di cui la cosa è gravata, acquista la figura di mandatario per la riscossione di un credito pecuniario, la cui estinzione avviene con moneta avente corso legale a norma dell’art. 1277 cod. civ., e pertanto non può ritenersi adempiente a tale sua obbligazione ove accetti dal destinatario un assegno bancario che, quale titolo di credito, non costituisce valida forma di pagamento ai fini dell’estinzione del debito.

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