Art. 1692 – Codice civile – Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario [2951].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se spedisci merci o viaggi, stai comunque concludendo un contratto di trasporto, anche quando non ci pensi.
  • Il vettore risponde della perdita o del danno alla merce, salvo cause a lui non imputabili.
  • I termini per contestare sono brevissimi: se non agisci subito, perdi il diritto al risarcimento.
  • Nel trasporto di persone, il vettore risponde dei danni al passeggero senza che sia necessario provare la colpa.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 25270/2025

In tema di contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo ipso iure, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, ex art. 1689, comma 2 c.c., nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra condicio iuris dell'esercizio dei diritti suddetti.

Cass. civ. n. 11744/2018

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.

Cass. civ. n. 19225/2013

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.

Cass. civ. n. 16572/2002

In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore è obbligato ad esigere il prezzo della merce trasportata, dal destinatario cui esegue la consegna.

Cass. civ. n. 9294/2002

Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa è gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda l'attuazione di un credito pecuniario del mittente e risponde verso di lui dell'importo di tali assegni; l'azione esercitata dal mittente nei confronti del vettore per ottenere il pagamento degli assegni è un'azione di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224 c.c., a norma del quale la somma dovuta è aumentata di interessi legali dal giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda spetta di allegare e provare il concreto maggior danno subito, con conseguente onere del giudice di motivare in ordine all'accertamento e all'entità del danno riconosciuto.

Cass. civ. n. 8935/1998

L'obbligazione accessoria che il vettore assuma nei confronti del mittente di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, comporta che se quegli non è stato autorizzato ad avvalersi perciò della collaborazione di terzi, non necessaria per la natura dell'incarico, deve assicurarne l'adempimento con la propria organizzazione, altrimenti è responsabile dell'operato del sostituto ai sensi dell'art. 1717 c.c.

Cass. civ. n. 6223/1991

Il vettore il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del contratto di trasporto, e non provveda ad informare il mittente delle difficoltà di esazioni, nel caso in cui il destinatario non paghi i crediti derivanti dal trasporto e gli assegni da cui la cosa sia gravata, perde l'azione verso il mittente per i crediti in questione e risponde contrattualmente nei confronti del mittente stesso almeno per un importo pari agli assegni non riscossi, salvo che dia la prova che da tale sua inadempienza non sia derivato alcun danno al mittente.

Cass. civ. n. 2859/1990

Nelle ipotesi in cui il creditore-attore intenda riversare su di un terzo, legato a lui da un distinto rapporto contrattuale, la responsabilità del danno patrimoniale sofferto in dipendenza del mancato adempimento di un'obbligazione di pagamento incombente, per differente titolo, su un debitore diverso dal convenuto, mancando l'identità tra soggetto inadempiente all'obbligazione e soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivate nel patrimonio dell'attore dall'altrui inadempienza, l'onere probatorio a carico di questi concerne non soltanto l'esistenza dei titoli costituenti la fonte dell'obbligo del convenuto e del terzo, ma anche la duplice circostanza che dall'inesatta o mancata prestazione del convenuto sia derivata l'inadempienza del terzo al proprio obbligo di pagamento e che quest'ultima sia stata causa del danno, di cui si domanda il risarcimento. (In base a questo principio, la Corte di cassazione ha affermato che il venditore della merce che, per la consegna, dia incarico ad uno spedizioniere, che non segua le istruzioni ricevute e non faccia si che il prezzo sia esatto al momento della consegna, non può limitarsi a dedurre l'inadempimento dello spedizioniere alle istruzioni ricevute, ma deve provare la esistenza ed entità del danno derivatogliene).

Cass. civ. n. 1327/1984

In tema di responsabilità del vettore nei confronti del mittente come disciplinata dall'art. 1692 cod. civ., a differenza dei crediti propri del vettore verso il mittente, derivanti dal contratto di trasporto (nel quale il mittente stesso assume la posizione di stipulante), gli «assegni» costituiscono invece i crediti del mittente verso il destinatario, derivanti da titolo diverso dal trasporto (nella specie, da compravendita): conseguentemente il vettore che assume, con contratto accessorio a quello di trasporto, l'obbligo di esigere dal destinatario, al quale esegue la riconsegna, gli assegni di cui la cosa è gravata, acquista la figura di mandatario per la riscossione di un credito pecuniario, la cui estinzione avviene con moneta avente corso legale a norma dell'art. 1277 cod. civ., e pertanto non può ritenersi adempiente a tale sua obbligazione ove accetti dal destinatario un assegno bancario che, quale titolo di credito, non costituisce valida forma di pagamento ai fini dell'estinzione del debito.

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