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Art. 1743 — Diritto di esclusiva

Art. 1743 — Diritto di esclusiva

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività [ 1748 ], né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21073/2007

Il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato esservi una volontà contrattuale nel senso derogatorio al diritto di esclusiva dell’agente sia in ragione della sussistenza, in fase di stipulazione del contratto di agenzia, di una riserva clienti in favore del proponente, sia della comprovata contemporanea presenza di più mandatari nella medesima zona in cui, durante il rapporto, aveva operato l’agente).

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Cass. civ. n. 14667/2004

Il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. è elemento non essenziale ma naturale del contratto stesso ed è, quindi, derogabile per concorde volontà delle parti. Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività di impresa e a non avvalersi dell’opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell’ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo tale da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell’agente. Per converso, l’agente non può accettare nell’ambito della zona di esclusiva incarichi per promuovere affari di imprese concorrenti con quella del preponente. L’accertamento della violazione di tali obblighi costituisce un giudizio di fatto demandato al giudice del merito, e in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici.

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Cass. civ. n. 13981/1999

Anche agli effetti del divieto, fatto all’agente dall’art. 1743 c.c., di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo all’uopo sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, si che l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno.

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Cass. civ. n. 8053/1999

Il diritto di esclusiva delineato dall’art. 1743 c.c. (che per l’agente comporta il divieto di trattare per lo stesso ramo di affari nell’interesse di più imprese in concorrenza fra loro), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione. Ne consegue che, per il principio dell’art. 2697 c.c., l’eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova. Poiché fondamento del diritto è la concorrenza, ove l’impresa concorrente gestisca una pluralità d’affari dei quali solo alcuni in concorrenza con il preponente è necessario provare non soltanto l’esistenza dell’autorizzazione a trattare gli affari in concorrenza ma anche la sua estensione.

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Cass. civ. n. 8467/1998

Il broker, anche prima della L. 28 novembre 1984, n. 792, che ne contiene la disciplina, è un incaricato di fiducia dell’assicurando, con il compito prioritario di consigliarlo nella scelta per la collocazione sul mercato dei rischi alle migliori condizioni ed assisterlo nella stipula del contratto di assicurazione o riassicurazione, e successivamente di mettere in contatto a tal fine le parti di questo, con la conseguenza che la stipula diretta da parte della società assicuratrice e l’attribuzione delle polizze dell’agenzia indicata dall’assicurato, non viola il diritto di esclusiva nei confronti degli agenti di essa, né la obbliga a corrispondere loro una percentuale delle previste provvigioni, non essendo i brokers assimilabili ai produttori stabili di affari per conto dell’assicuratore.

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Cass. civ. n. 4872/1996

Nel contratto di agenzia, la clausola di esclusiva, in difetto di diverse, specifiche, pattuizioni, ha un ambito di efficacia coincidente con l’oggetto del mandato, con la conseguenza che gli affari non ricompresi tra quelli che l’agente deve promuovere sono estranei anche al diritto di esclusiva contrattualmente previsto. (Nella specie l’agente, cui era stato conferito l’incarico di promuovere le vendite solo nei confronti dei rivenditori, con esclusione dei privati, aveva richiesto le provvigioni relative ad affari conclusi direttamente dalla mandante con privati).

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Cass. civ. n. 5591/1993

Il preponente, che, sottraendo una serie di affari all’agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale. II relativo diritto dell’agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (come quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquilinno) decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell’altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell’esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente.

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Cass. civ. n. 6093/1991

Il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicché esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto; pertanto dalla pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona è consentito desumere anche l’esclusione della provvigione per l’agente per le vendite concluse dallo stesso preponente, pure nell’ipotesi in cui sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati.

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Cass. civ. n. 5822/1978

Il concetto di «zona» nel cui ambito l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti (art. 1742 c.c.) ha unicamente un significato territoriale geografico, riferentesi all’ambito nel quale l’affare, anche se concluso direttamente dal preponente, deve essere andato a buon fine, perché l’agente abbia diritto alla provvigione pattuita. Pertanto, ove nel contratto di agenzia sia previsto il diritto alla provvigione per le vendite effettuate in Italia, ha diritto alla provvigione l’agente quando il preponente concluda il contratto direttamente con stranieri, anche se residenti all’estero, nel territorio italiano, cioè nella zona nella quale l’agente, in base al contratto, svolge la sua opera organizzatrice e promozionale. 

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Cass. civ. n. 1442/1975

I1 diritto di esclusiva, a qualunque negozio giuridico acceda (agenzia, somministrazione, vendita, ecc.), non implica necessariamente il divieto, a carico del preponente, del somministrante, comunque del concedente, di concludere affari direttamente nella zona riservata. In particolare, per quanto riguarda il contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, il preponente ben può, negozialmente, conservare non soltanto il diritto di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona, ma anche quello di stipulare direttamente contratti da eseguirsi nella zona dove opera l’agente, con l’unico limite di non ridurre il diritto di esclusiva ad una mera apparenza.

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