Art. 1748 – Codice civile – Diritti dell’agente

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se ti affidi a un agente per concludere affari, non è un rapporto libero: esistono regole e tutele specifiche.
  • Le provvigioni spettano anche per affari conclusi dopo la cessazione, se derivano dal suo lavoro.
  • L'indennità di fine rapporto è un diritto che non può essere escluso validamente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23345/2024

La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza, ai fini della prova del diritto alla provvigione, della determina amministrativa di assegnazione al preponente dei lotti di fornitura di presidi medici, in difetto della prova dell'utilità ed essenzialità dell'attività prestata dall'agente e della successiva conclusione dei contratti ad essi relativi).

Cass. civ. n. 34690/2023

In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell'agente ad ottenerne l'esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette.

Cass. civ. n. 13528/2023

Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.

Cass. civ. n. 9064/2023

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Cass. civ. n. 7358/2022

In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto alla provvigione cd. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva dell'agente o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sicché anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente con una società che, a sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti nell'ambito territoriale riservato all'agente, costituisce violazione della zona di esclusiva, ove vi concorra il preponente.

Cass. civ. n. 17575/2022

In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.

Cass. civ. n. 9291/2020

Nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva è connaturato al rapporto e dispiega i suoi effetti sia durante la permanenza dello stesso che nel periodo successivo alla sua cessazione; all'agente spettano, quindi, anche provvigioni postume, sempre che la conclusione dell'affare, avvenuta dopo la cessazione del contratto, sia il frutto della prevalente attività promozionale da questi svolta durante il mandato, senza che rilevino, in considerazione del vincolo di esclusiva, gli eventuali interventi della società preponente finalizzati alla conclusione dell'affare.

Cass. civ. n. 17572/2020

In tema di contratto di agenzia, il conferimento dell'incarico di riscossione all'atto della stipula del contratto fa presumere - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia compreso nella provvigione pattuita, che va riferita al complesso dei compiti affidati, mentre essa va separatamente compensata se il relativo incarico sia conferito nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente.

Cass. civ. n. 25544/2018

In tema di contratto di agenzia, l'inserimento della provvigione nel conto provvigionale, il cui diritto sorge allorquando l'affare sia andato a buon fine o la mancata conclusione del contratto sia imputabile al preponente, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mera ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che comporta l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo ma non impedisce al preponente di sottrarsi al pagamento, dimostrando che al contratto non è stata data esecuzione per fatti a lui non imputabili.

Cass. civ. n. 2288/2017

In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto alla provvigione cd. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sicché, anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente, con una società che, a sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva, ove vi concorra il preponente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con accertamento non sindacabile, aveva ritenuto sussistente la sottrazione della clientela di zona attraverso l'intervento della preponente capogruppo, che si era consapevolmente avvalsa dell'attività del proprio agente operante nella zona della capogruppo, per soddisfare gli ordinativi di merce dei vari esercizi commerciali affiliati, operanti nelle zone di altri agenti).

Cass. civ. n. 486/2016

In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva adeguatamente valutato gli estratti conto del rapporto e il prospetto riepilogativo delle provvigioni, prodotti in giudizio dall'agente con il ricorso introduttivo della causa in primo grado e non tempestivamente contestati dalla società preponente).

Cass. civ. n. 21219/2015

In tema di contratto di agenzia, l'omesso invio degli estratti conto provvisionali da parte del preponente giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte dell'inadempimento del preponente dell'obbligo informativo, aveva ritenuto che correttamente il tribunale avesse disposto consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito dell'agente).

Cass. civ. n. 25023/2013

Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione. (Principio affermato in fattispecie soggetta "ratione temporis" all'art. 1748 c.c. nel testo anteriore alla sostituzione ex art. 3 del d.l.vo 15 febbraio 1999, n. 65).

Cass. civ. n. 14968/2011

Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi; è peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del d.l.vo n. 303 del 1991, che, nel riconoscere - in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 84/2003

Nel rapporto d'agenzia, la clausola «tutto subito» — che consente all'agente di optare per la percezione immediata delle provvigioni di incasso relative a tutta la durata del contratto di assicurazione, anziché percepire la provvigione di incasso anno per anno, — nel prevedere il diritto da parte della società di ripetere le provvigioni anticipate sui premi non incassati dall'agente, perché maturati dopo la cessazione del rapporto, non incide sull'equilibrio contrattuale delle parti e non può pertanto essere considerata vessatoria, atteso che il risultato conseguito non contrasta con il sistema di pagamento provvigionale anno per anno.

Cass. civ. n. 8310/2002

Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla contropare di esibizione di documenti, (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernere documenti individuati) e la cui inosservanza da parte del preponente configura un argomento di prova ex art. 116 c.p.c., liberamente valutabile dal giudice di merito.

Cass. civ. n. 5467/2000

Anche in base alla normativa di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 (del 18 dicembre 1986) sugli agenti di commercio indipendenti e, in particolare, alla disciplina dettata dall'art. 1748 c.c., nel testo di cui al D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65 di maggior tutela del diritto dell'agente alle provvigioni sia per quanto riguarda sia il momento genetico che l'onere probatorio l'agente ha l'onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto alle provvigioni, e quindi, in particolare, la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi.

Cass. civ. n. 14767/2000

Qualora un contratto di agenzia contenga una clausola secondo cui il conto provvigionale si intende approvato se non contestato entro trenta giorni, l'approvazione dell'estratto conto preclude l'impugnabilità della validità e dell'efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti; infatti, un'approvazione non può avere un'efficacia maggiore di una dichiarazione «saldo» apposta dall'agente in calce ai conteggi predisposti unilateralmente dal preponente sulle provvigioni spettantegli, non essendo idonea a esprimere la rinuncia a diritti diversi da quelli inerenti alle provvigioni classificate e percepite, né dimostrando la consapevolezza dell'esistenza di altri diritti e la convinzione di abdicare ad essi.

Cass. civ. n. 1153/1998

In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dall'AEC 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale, ed è pertanto dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, dai detti accordi.

Cass. civ. n. 12668/1997

La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, cosa che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non «ortodossa» o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine.

Cass. civ. n. 4741/1995

L'erogazione a titolo di concorso spese prevista, ex art. 5 dell'Aec 20 giugno 1956, reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 145 del 1961, a favore dell'agente con riguardo ai contratti stornati e cioè accettati, ma non eseguiti dal preponente, differisce dalla provvigione, che spetta all'agente in relazione agli affari andati a buon fine ed a quelli non eseguiti per cause imputabili al preponente, atteso che essa, pur trovando causa nella mancata esecuzione degli affari da parte del preponente, ha carattere indennitario e presuppone che l'agente non abbia maturato il diritto alle provvigioni per quegli affari. Ne consegue che la domanda relativa al suddetto concorso spese deve considerarsi nuova e quindi preclusa in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., rispetto alla domanda relativa alle provvigioni proposta in primo grado.

Cass. civ. n. 6586/1992

Ai sensi dell'art. 1748 c.c., l'agente ha diritto alle provvigioni sulle vendite di macchinari del preponente sia nel caso in cui tali vendite siano effettuate in leasing, cioè mediante trasferimento della proprietà dei beni ad una società finanziaria che li concede in locazione ai clienti, non potendo escludersi il buon fine dell'affare per una clausola che obblighi il preponente a ritirare quei macchinari in ipotesi di fallimento o insolvenza del cliente, sia nel caso di vendite aventi ad oggetto macchinari con ritiro di quello usato, in relazione anche al residuo valore di questo.

Cass. civ. n. 3698/1991

In tema di rapporto di agenzia, l'esigibilità del credito avente ad oggetto le provvigioni - in mancanza di intese diverse (non ravvisate, nella specie, nell'art. 7 del c.o.n.c. 19 dicembre 1979) - prescinde dalla fatturazione, essendo questa un adempimento che condiziona solo la regolarità fiscale e contabile delle operazioni commerciali ma non anche l'obbligo del pagamento.

Cass. civ. n. 422/1991

Nel rapporto di agenzia il preponente non è obbligato a concludere e ad eseguire tutti i contratti proposti dall'agente, perché ciò comporterebbe un'eccessiva ed inammissibile limitazione dell'iniziativa economica e della libertà di organizzazione e gestione dell'impresa. Ne consegue che, sia a norma degli artt. 1748 e 1749 c.c. che alla stregua della corrispondente disciplina collettiva del settore, all'agente spettano le provvigioni solo per gli affari da lui promossi che siano stati accettati ed eseguiti dal preponente nonché per quelli che, sebbene accettati da quest'ultimo (e perciò conclusi), non abbiano avuto esecuzione per cause a lui imputabili, spettando all'agente (il cui rischio economico della mancata esecuzione del contratto non è limitato al caso in cui la stessa sia imputabile al cliente o dipenda da caso fortuito o forza maggiore) l'onere di provare, quali fatti costitutivi della propria pretesa alla provvigione, che gli affari da lui promossi sono stati accettati ed eseguiti dal preponente o che al medesimo è imputabile la causa della mancata esecuzione degli ordini accettati. .

Cass. civ. n. 925/1990

Il diritto dell'agente di commercio alla provvigione ed i limiti di tale diritto in caso di mancata esecuzione dei contratti da lui procurati trovano specifica e completa regolamentazione negli artt. 1748 e 1749 c.c., oltre che nelle corrispondenti disposizioni degli accordi economici collettivi, restando esclusa la possibilità di far ricorso in tale materia alla disciplina normativa di altri contratti, ed in particolare alle norme relative al mandato oneroso, attesa la compiutezza della disciplina adottata dagli arti. 1742 e ss. c.c. per il contratto di agenzia, il quale, a differenza del mandato, ha per oggetto non il compimento di atti giuridici ma un'attività materiale di promozione di affari.

Cass. civ. n. 303/1988

Nel rapporto di agenzia; il preponente, anche in mancanza di una clausola contrattuale che espressamente riservi al predetto la facoltà di accettare o meno gli affari proposti dall'agente, non è obbligato a concludere tutti i contratti proposti da quest'ultimo, indipendentemente dalla valutazione della loro convenienza, risultandone, in caso contrario, una inammissibile limitazione dell'iniziativa economica e della libertà di organizzazione e gestione delle imprese proprie del preponente stesso, che è responsabile nei confronti dell'agente, per le provvigioni da questo perdute, solo nel caso di sistematico ed ingiustificato rifiuto degli affari promossi, e non anche nel caso di non pretestuoso rifiuto di singole proposte.

Cass. civ. n. 3718/1987

A norma dell'art. 1748 c.c., l'agente ha diritto alla percentuale contrattualmente stabilita sull'importo effettivamente versato dal cliente e percepito dal preponente, in relazione agli affari procurati dall'agente stesso comunque conclusi nella sua zona di esclusiva. Pertanto, il preponente, se ha facoltà di non concludere il contratto procurato dall'agente o di concluderlo a condizioni diverse da quelle generalmente praticate e quindi anche di stabilire un prezzo inferiore a quello di listino e di accollarsi le spese di trasporto della merce, non può però pretendere di detrarre dalle provvigioni l'importo degli sconti praticati o delle spese sostenute; né l'agente può, a sua volta, pretendere che la provvigione sia computata sul prezzo di listino o su quello da lui contrattato, se, in sede di conclusione dell'affare, sia stato stabilito un corrispettivo inferiore o vi sia stato accollo da parte del preponente di spese di norma sostenute dai clienti.

Cass. civ. n. 58/1985

In tema di rapporto di agenzia, il fatto che la provvigione sia determinata in misura fissa anche per gli affari non andati a buon fine non esclude l'assunzione da parte dell'agente del rischio del risultato utile della propria attività di lavoro, essendo la provvigione, a differenza della retribuzione del lavoratore dipendente, proporzionale non all'impegno soggettivo dell'agente — che in ogni caso non ha diritto al rimborso delle spese — ma al valore dell'affare concluso.

Cass. civ. n. 3889/1983

In materia di rapporto di agenzia il rinvio alle pattuizioni individuali contenuto negli accordi collettivi, al fine della determinazione delle percentuali dovute all'agente a titolo di provvigione, determina la libera disponibilità delle parti al riguardo, con la conseguenza ulteriore che sulla misura di tali compensi possono legittimamente intervenire rinunzie o transazioni senza incontrare i limiti individuati dall'art. 2113 c.c. in disposizioni inderogabili di legge o di convenzioni collettive.

Cass. civ. n. 401/1980

Ai fini del diritto alla provvigione spettante all'agente non rileva il luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso od eseguito bensì quello in cui il contratto sia stato promosso o avrebbe potuto essere promosso per essere ivi la sede del cliente, a meno che il preponente non dimostri l'inesistenza in concreto per l'agente della possibilità di promuovere la conclusione di contratti con il cliente avente la sua sede nella zona assegnata in esclusiva all'agente, per essersi il cliente spogliato della possibilità di tale conclusione per averla delegata, a causa di reali e sostanziali ragioni organizzative, a persone preposte alle articolazioni territoriali esistenti fuori zona, avvenendo nella sede dell'impresa o del cliente la mera registrazione dei contratti, altrove promossi. .

Cass. civ. n. 219/1975

Il preponente è libero di non accettare l'affare proposto dall'agente. In tal caso questo, salvo che non sia diversamente pattuito, non ha diritto alla provvigione, sempre che non si tratti di un rifiuto generalizzato dei singoli affari, non giustificato dalla situazione di specie.

Cass. civ. n. 1346/1975

Il rapporto di agenzia è normalmente fondato sul principio della corrispettività, nel senso che all'obbligazione fondamentale dell'agente di svolgere l'attività diretta alla conclusione dei contratti in una zona determinata corrisponde, con vincolo di sinallagma, l'obbligazione fondamentale del preponente di corrispondergli la relativa retribuzione, prevista dall'art. 1748, comma primo, c.c., in forma di provvigione per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Tale criterio di retribuzione, in forza dell'autonomia negoziale delle parti, può essere, però, legittimamente integrato da un minimo forfettario.

Cass. civ. n. 1175/1973

L' art. 36 Costituzione vale ed opera in quei rapporti di lavoro che implicano un orario ed una prestazione continua ed esclusiva: esso non può dunque invocarsi nel rapporto di agenzia, da parte dell'agente per prospettare una situazione svantaggiosa nei confronti del preponente, essendo il primo non un prestatore d'opera subordinato, ma un lavoratore che svolge la sua attività senza alcun vincolo di dipendenza, in piena libertà ed autonomia, ed a proprio rischio. La mancanza, in un contratto di agenzia, dell'imposizione di un obbligo all'impresa preponente di versare all'agente una somma fissa mensile e la previsione, invece, di provvigioni sui soli affari andati a buon fine sono del tutto connaturali a tale tipo di contratto, il cui oggetto è lo svolgimento, a rischio dell'agente, di una attività economica organizzata ed autonoma, concretantesi in un risultato di lavoro e vincolato al preponente da un semplice rapporto di collaborazione.

Cass. civ. n. 222/1972

Al procacciatore di affari, diversamente da quanto stabilito dall'art. 1748, primo comma c.c., per l'agente, spetta una provvigione, sia pure ridotta, anche per gli affari che, da lui avviati e condotti a buon punto, siano, poi, stati conclusi da altri od anche dallo stesso proponente.

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